Corte costituzionale
Ordinanza n. 281/2009
Corte cost., ord. 29 ottobre 2009, n. 281
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 281/2009
- Data di deposito
- 29 ottobre 2009
- Data di decisione
- 19 ottobre 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:281
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 34033
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, "nella parte in cui non consente al giudice di valutare se il termine a difesa ivi previsto sia stato richiesto effettivamente al fine di prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento e non per altre indebite finalità". Invero, le censure prospettate dal rimettente non concernono la norma considerata nel suo contenuto precettivo ma il suo funzionamento patologico, sicché eventuali interventi volti a prevenire abusi di facoltà processuali, risolvendosi in una limitazione delle garanzie difensive e di un diritto processuale dello stesso difensore, sono sottratti al sindacato della Corte, in quanto riservate alla discrezionalità del legislatore. Il rimettente, inoltre, ha omesso di formulare un petitum specifico, né questo è deducibile dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione, lasciando così indeterminato il tipo di pronuncia richiesta alla Corte e ritenuta idonea ad evitare i comportamenti denunziati. Sulla inammissibilità della questione prospettata in relazione al funzionamento patologico della disciplina v., citate, sentenze n. 40 del 1998, n. 175 del 1997 e n. 417 del 1996; ordinanza n. 16 del 2006). Sulla formulazione del petitum generico, v., citate, ex plurimis , ordinanze nn. 98 e 70 del 2009; n. 380 del 2008; n. 123 del 2007).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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