Corte costituzionale

Ordinanza n. 280/2009

Corte cost., ord. 29 ottobre 2009, n. 280

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
280/2009
Data di deposito
29 ottobre 2009
Data di decisione
19 ottobre 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:280

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34032

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 210 cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al giudice del dibattimento di decidere le forme in cui assumere il dichiarante, se, cioè, nelle forme dell'esame di persona imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato anziché come testimone. Il rimettente afferma che, dovendo sentire come testi persone raggiunte da indizi di reità ma non formalmente indagate, sarebbe poi, costretto, in sede di decisione, a dichiarare inutilizzabili le loro dichiarazioni, poiché, da un lato, la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. prescinde dall'adempimento postumo dell'iscrizione del dichiarante nel registro delle notizie di reato, e, dall'altro, l'art. 210 cod. proc. pen. può applicarsi solo se la persona da esaminare ha formalmente assunto la qualità di indagato. Così facendo, però, il rimettente non tiene conto del collegamento sistematico tra l'art. 63, comma 2, e gli artt. 197, comma 1, lettere a) e b), e 210 del codice di rito: il primo attua una tutela anticipata delle incompatibilità con l'ufficio di testimone previste dall'art. 197 suddetto nei confronti dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, incompatibilità che, a loro volta, impongono che l'esame del soggetto avvenga nelle forme di cui all'art. 210 cod. proc. pen. Perciò delle due l'una: o si ritiene che l'inutilizzabilità ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen. colpisca anche le dichiarazioni rese da chi non è mai stato formalmente indagato, ma allora il giudice ha il potere-dovere di sentire tale soggetto nelle forme dell'art. 210 cod. proc. pen., oppure si nega al giudice tale potere-dovere, ma allora bisogna ritenere che anche la inutilizzabilità non può prescindere dalla formale assunzione della qualità di indagato, il che farebbe cadere uno dei presupposti delle censure sollevate. La combinazione dei due assunti rende contraddittorie le premesse interpretative. >-Sulla manifesta inammissibilità per contraddittorietà delle premesse interpretative v., citate, ex plurimis , ordinanza n. 127/2009, n. 427 e n. 218/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 210 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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