Corte costituzionale

Ordinanza n. 269/2009

Corte cost., ord. 23 ottobre 2009, n. 269

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
269/2009
Data di deposito
23 ottobre 2009
Data di decisione
8 ottobre 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:269

Norme oggetto del giudizio

  • art. 42, comma 3, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 1, legge n. 326 del 24 novembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 34008

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, da un lato, assoggetta al medesimo termine di decadenza le azioni promosse in via giudiziaria volte al riconoscimento dei benefici connessi allo stato di invalidità civile, di cecità, di sordomutismo, di handicap e di disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro e, dall'altro, non prevede un diverso termine di decadenza per colui che agisce per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in ragione della gravità delle condizioni sanitarie di cui è portatore. Il rimettente, infatti, affidando alla Corte il compito di individuare il termine diverso da quello previsto dalla disposizione censurata, sollecita l'esercizio di un potere riservato alla discrezionalità del legislatore. Inoltre, omettendo di formulare un petitum specifico, lascia indeterminato l'ambito dell'intervento della Corte.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Caltagirone con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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