Corte costituzionale
Ordinanza n. 269/2009
Corte cost., ord. 23 ottobre 2009, n. 269
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 269/2009
- Data di deposito
- 23 ottobre 2009
- Data di decisione
- 8 ottobre 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:269
Norme oggetto del giudizio
- art. 42, comma 3, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
- art. 1, legge n. 326 del 24 novembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 34008
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, da un lato, assoggetta al medesimo termine di decadenza le azioni promosse in via giudiziaria volte al riconoscimento dei benefici connessi allo stato di invalidità civile, di cecità, di sordomutismo, di handicap e di disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro e, dall'altro, non prevede un diverso termine di decadenza per colui che agisce per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in ragione della gravità delle condizioni sanitarie di cui è portatore. Il rimettente, infatti, affidando alla Corte il compito di individuare il termine diverso da quello previsto dalla disposizione censurata, sollecita l'esercizio di un potere riservato alla discrezionalità del legislatore. Inoltre, omettendo di formulare un petitum specifico, lascia indeterminato l'ambito dell'intervento della Corte.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Caltagirone con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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