Corte costituzionale
Ordinanza n. 261/2009
Corte cost., ord. 19 ottobre 2009, n. 261
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 261/2009
- Data di deposito
- 19 ottobre 2009
- Data di decisione
- 5 ottobre 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:261
Norme oggetto del giudizio
- art. 12-bis, legge n. 898 del 1° dicembre 1970
- art. 16, legge n. 74 del 6 marzo 1987
Parametri
Massime
Massima n. 33990
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12- bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 38 e 47 della Costituzione, stante la concorrenza di più motivi di inammissibilità. Innanzitutto, il rimettente ha prospettato profili della questione tra loro alternativi e con motivazione contraddittorie, con la conseguenza che un eventuale accoglimento della questione sotto un profilo implicherebbe il rigetto dall'altro. L'ordinanza di rimessione, poi, appare carente nella motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione (in riferimento alle nuove "ragioni" che sussisterebbero per un ulteriore scrutinio di costituzionalità rispetto a quello di cui alla sentenza n. 23/1991). Infine, la questione difetta della formulazione di un petitum preciso e specifico (restando indeterminato se il rimettente chieda alla Corte di eliminare in radice la previsione del diritto dell' ex coniuge alla quota del t.f.r. o, piuttosto, una pronuncia che tenda ad attribuire al giudice del merito il potere di valutare le circostanze rilevanti nel caso di specie).
Per questi motivi
per questi motivi
la Corte costituzionale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 29, 38 e 47 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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