Corte costituzionale

Ordinanza n. 261/2009

Corte cost., ord. 19 ottobre 2009, n. 261

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
261/2009
Data di deposito
19 ottobre 2009
Data di decisione
5 ottobre 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:261

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33990

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12- bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 38 e 47 della Costituzione, stante la concorrenza di più motivi di inammissibilità. Innanzitutto, il rimettente ha prospettato profili della questione tra loro alternativi e con motivazione contraddittorie, con la conseguenza che un eventuale accoglimento della questione sotto un profilo implicherebbe il rigetto dall'altro. L'ordinanza di rimessione, poi, appare carente nella motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione (in riferimento alle nuove "ragioni" che sussisterebbero per un ulteriore scrutinio di costituzionalità rispetto a quello di cui alla sentenza n. 23/1991). Infine, la questione difetta della formulazione di un petitum preciso e specifico (restando indeterminato se il rimettente chieda alla Corte di eliminare in radice la previsione del diritto dell' ex coniuge alla quota del t.f.r. o, piuttosto, una pronuncia che tenda ad attribuire al giudice del merito il potere di valutare le circostanze rilevanti nel caso di specie).

Per questi motivi

per questi motivi

la Corte costituzionale

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 29, 38 e 47 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze