Corte costituzionale
Ordinanza n. 257/2009
Corte cost., ord. 30 luglio 2009, n. 257
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 257/2009
- Data di deposito
- 30 luglio 2009
- Data di decisione
- 23 luglio 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:257
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33878
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione. Premesso, infatti, che in base ai principi affermati dalla Corte e al diritto vivente formatosi nella giurisprudenza di legittimità, devono ormai ritenersi presenti nel vigente sistema del diritto processuale civile, sia il principio di prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice inizialmente adito, sia il principio di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, va osservato che il rimettente non si è fatto carico di individuare, proprio alla luce delle statuizioni della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sopra richiamate, un'interpretazione della norma censurata idonea a superare i dubbi di costituzionalità. Per l'affermazione del principio della conservazione degli effetti della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, vedi, citate, sentenza n. 77/2007 e ordinanza n. 363/2008. Sull'obbligo per il giudice di sperimentare interpretazioni conformi a Costituzione, vedi, citate, ordinanze n. 362, n. 341, n. 268, n. 205/2008; n. 85/2007
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione, dalla Corte di appello di Genova, sezione controversie del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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