Corte costituzionale

Ordinanza n. 257/2009

Corte cost., ord. 30 luglio 2009, n. 257

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
257/2009
Data di deposito
30 luglio 2009
Data di decisione
23 luglio 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:257

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33878

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione. Premesso, infatti, che in base ai principi affermati dalla Corte e al diritto vivente formatosi nella giurisprudenza di legittimità, devono ormai ritenersi presenti nel vigente sistema del diritto processuale civile, sia il principio di prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice inizialmente adito, sia il principio di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, va osservato che il rimettente non si è fatto carico di individuare, proprio alla luce delle statuizioni della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sopra richiamate, un'interpretazione della norma censurata idonea a superare i dubbi di costituzionalità. Per l'affermazione del principio della conservazione degli effetti della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, vedi, citate, sentenza n. 77/2007 e ordinanza n. 363/2008. Sull'obbligo per il giudice di sperimentare interpretazioni conformi a Costituzione, vedi, citate, ordinanze n. 362, n. 341, n. 268, n. 205/2008; n. 85/2007

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione, dalla Corte di appello di Genova, sezione controversie del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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