Corte costituzionale

Ordinanza n. 245/2009

Corte cost., ord. 24 luglio 2009, n. 245

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
245/2009
Data di deposito
24 luglio 2009
Data di decisione
16 luglio 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:245

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10-bis, comma 10, decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005
  • legge n. 248 del 2 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 33753

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, censurato, in riferimento agli artt. 24, 103, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che le disposizioni dell'art. 3, comma 2- bis , del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 cod. proc. civ., liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza. Invero, l'ordinanza di rimessione difetta di motivazione sulla rilevanza della questione solo apoditticamente affermata, sulla base della dedotta incostituzionalità della norma impugnata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 103, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Testo integrale

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