Corte costituzionale
Ordinanza n. 230/2009
Corte cost., ord. 22 luglio 2009, n. 230
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 230/2009
- Data di deposito
- 22 luglio 2009
- Data di decisione
- 14 luglio 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:230
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33606
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede, secondo il diritto vivente, che l'opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile se iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorchè l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine inferiore a quello di cui all'art. 163- bis , cod. proc. civ. Infatti, il rimettente non spiega quale rapporto intercorra tra le due questioni da lui proposte (quella della automatica dimidiazione del termine di costituzione dell'opponente e quella sulla sanzione della improcedibilità, conseguente alla tardiva costituzione), né dà indicazioni riguardo ad una priorità o ad una subordinazione logica tra esse. Inoltre, la questione non appare sufficientemente motivata in ordine alla rilevanza nel giudizio a quo . -Che non è consentita la proposizione di questioni concernenti disposizioni diverse in rapporto di alter natività irrisolta si legge, ad esempio, nelle ordinanze n. 407/2008, n. 296 e n. 62/2007, n. 128/2003, n. 107/2001, citate. -Sulla manifesta inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza v., citate, ordinanze n. 280, n. 227 e n. 92/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Monza, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze