Corte costituzionale

Ordinanza n. 230/2009

Corte cost., ord. 22 luglio 2009, n. 230

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
230/2009
Data di deposito
22 luglio 2009
Data di decisione
14 luglio 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:230

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33606

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede, secondo il diritto vivente, che l'opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile se iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorchè l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine inferiore a quello di cui all'art. 163- bis , cod. proc. civ. Infatti, il rimettente non spiega quale rapporto intercorra tra le due questioni da lui proposte (quella della automatica dimidiazione del termine di costituzione dell'opponente e quella sulla sanzione della improcedibilità, conseguente alla tardiva costituzione), né dà indicazioni riguardo ad una priorità o ad una subordinazione logica tra esse. Inoltre, la questione non appare sufficientemente motivata in ordine alla rilevanza nel giudizio a quo . -Che non è consentita la proposizione di questioni concernenti disposizioni diverse in rapporto di alter natività irrisolta si legge, ad esempio, nelle ordinanze n. 407/2008, n. 296 e n. 62/2007, n. 128/2003, n. 107/2001, citate. -Sulla manifesta inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza v., citate, ordinanze n. 280, n. 227 e n. 92/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Monza, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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