Corte costituzionale

Ordinanza n. 205/2009

Corte cost., ord. 2 luglio 2009, n. 205

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
205/2009
Data di deposito
2 luglio 2009
Data di decisione
24 giugno 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:205

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33557

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 del cod. proc. pen., come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., il primo, nella parte in cui limita l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento alle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., il secondo, nella parte in cui prevede che gli appelli proposti prima della sua entrata in vigore devono essere dichiarati inammissibili con ordinanza non impugnabile. Invero, successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua delle norme impugnate con la conseguenza che le questioni oggi proposte sono divenute prive di oggetto. Infatti, l'efficacia ex tunc della citata pronuncia di illegittimità costituzionale preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente. - Sul fatto che l'efficacia ex tunc della citata dichiarazione d'incostituzionalità preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente v., citate, ex multis , ordinanze nn. 449, 415 e 269/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2009.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Testo integrale

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