Corte costituzionale

Ordinanza n. 202/2009

Corte cost., ord. 2 luglio 2009, n. 202

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
202/2009
Data di deposito
2 luglio 2009
Data di decisione
24 giugno 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:202

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33554

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice di astenersi in tutti i casi in cui abbia concorso a formare il giudizio sugli stessi fatti o abbia comunque avuto modo di conoscere tali fatti ai fini della decisione. Invero, la descrizione della fattispecie presenta gravi carenze, che precludono alla Corte la verifica della rilevanza della questione; inoltre, il rimettente non fornisce motivazione sufficiente sulla non manifesta infondatezza e si limita ad evocare i tre parametri costituzionali, senza argomentare in ordine alla loro violazione. -Sulla manifesta inammissibilità per carente descrizione della fattispecie v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 66/2009, n. 444, n. 55 e n. 49/2008. -Sulla impossibilità di colmare le lacune dell'ordinanza di rimessione mediante l'esame diretto del fascicolo v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 395/2008 e n. 251/2007. -Sulla manifesta inammissibilità per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 312, 249 e n. 126/2008. -Sulla manifesta inammissibilità per omessa carente motivazione sulla violazione dei parametri evocati v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 206, n. 204, n. 54 e n. 32/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bellano, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2009.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Testo integrale

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