Corte costituzionale
Ordinanza n. 202/2009
Corte cost., ord. 2 luglio 2009, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 202/2009
- Data di deposito
- 2 luglio 2009
- Data di decisione
- 24 giugno 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:202
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33554
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice di astenersi in tutti i casi in cui abbia concorso a formare il giudizio sugli stessi fatti o abbia comunque avuto modo di conoscere tali fatti ai fini della decisione. Invero, la descrizione della fattispecie presenta gravi carenze, che precludono alla Corte la verifica della rilevanza della questione; inoltre, il rimettente non fornisce motivazione sufficiente sulla non manifesta infondatezza e si limita ad evocare i tre parametri costituzionali, senza argomentare in ordine alla loro violazione. -Sulla manifesta inammissibilità per carente descrizione della fattispecie v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 66/2009, n. 444, n. 55 e n. 49/2008. -Sulla impossibilità di colmare le lacune dell'ordinanza di rimessione mediante l'esame diretto del fascicolo v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 395/2008 e n. 251/2007. -Sulla manifesta inammissibilità per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 312, 249 e n. 126/2008. -Sulla manifesta inammissibilità per omessa carente motivazione sulla violazione dei parametri evocati v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 206, n. 204, n. 54 e n. 32/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bellano, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2009.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Testo integrale
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