Corte costituzionale

Ordinanza n. 193/2009

Corte cost., ord. 26 giugno 2009, n. 193

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
193/2009
Data di deposito
26 giugno 2009
Data di decisione
22 giugno 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:193

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33516

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede la facoltà per l'imputato di appellare le sentenze di condanna al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 603, commi, 1, 2 e 4 cod. proc. pen. Infatti, il rimettente sottopone a scrutinio di costituzionalità una norma di cui non deve fare applicazione nel giudizio a quo , considerato che trattasi di appello avverso sentenza di condanna emessa dal giudice di pace, il cui regime di impugnazione è disciplinato da una disposizione diversa da quella censurata. - L'inesatta indicazione della norma oggetto di censura implica la manifesta inammissibilità della questione: sul punto v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 265, n. 263 e n. 150/2008.

Massima n. 33517

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 576 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui prevede la facoltà della parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 603, commi 1, 2 e 4 cod. proc. pen. Invero, da un lato, la pronunzia richiesta non è costituzionalmente obbligata, ma rientra nella discrezionalità del legislatore, dall'altro, la soluzione proposta dal rimettente - rappresentata dalla soppressione radicale dell'appello, fuori dei circoscritti casi nei quali deve disporsi la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - non solo non è l'unica possibile ma non appare neppure congrua rispetto all'obiettivo perseguito dal rimettente. Difatti, nella prospettiva del giudice a quo , l'appello dovrebbe rimanere esperibile in tutti i casi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Ma una tale ipotesi, però, non comporta necessariamente il ripristino dei caratteri di oralità e immediatezza in sede di gravame, posto che di tutto il restante materiale probatorio il giudice di appello continuerebbe ad avere una conoscenza meramente cartolare. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per l'assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, v. citate, ex plurimis , ordinanze n. 265 e n. 263 e n. 150/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 576 e 593 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Verbania con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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