Corte costituzionale
Ordinanza n. 193/2009
Corte cost., ord. 26 giugno 2009, n. 193
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 193/2009
- Data di deposito
- 26 giugno 2009
- Data di decisione
- 22 giugno 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:193
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33516
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede la facoltà per l'imputato di appellare le sentenze di condanna al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 603, commi, 1, 2 e 4 cod. proc. pen. Infatti, il rimettente sottopone a scrutinio di costituzionalità una norma di cui non deve fare applicazione nel giudizio a quo , considerato che trattasi di appello avverso sentenza di condanna emessa dal giudice di pace, il cui regime di impugnazione è disciplinato da una disposizione diversa da quella censurata. - L'inesatta indicazione della norma oggetto di censura implica la manifesta inammissibilità della questione: sul punto v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 265, n. 263 e n. 150/2008.
Massima n. 33517
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 576 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui prevede la facoltà della parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 603, commi 1, 2 e 4 cod. proc. pen. Invero, da un lato, la pronunzia richiesta non è costituzionalmente obbligata, ma rientra nella discrezionalità del legislatore, dall'altro, la soluzione proposta dal rimettente - rappresentata dalla soppressione radicale dell'appello, fuori dei circoscritti casi nei quali deve disporsi la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - non solo non è l'unica possibile ma non appare neppure congrua rispetto all'obiettivo perseguito dal rimettente. Difatti, nella prospettiva del giudice a quo , l'appello dovrebbe rimanere esperibile in tutti i casi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Ma una tale ipotesi, però, non comporta necessariamente il ripristino dei caratteri di oralità e immediatezza in sede di gravame, posto che di tutto il restante materiale probatorio il giudice di appello continuerebbe ad avere una conoscenza meramente cartolare. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per l'assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, v. citate, ex plurimis , ordinanze n. 265 e n. 263 e n. 150/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 576 e 593 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Verbania con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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