Corte costituzionale
Ordinanza n. 181/2009
Corte cost., ord. 19 giugno 2009, n. 181
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 181/2009
- Data di deposito
- 19 giugno 2009
- Data di decisione
- 10 giugno 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:181
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33500
É manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420- bis , primo comma, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione della notifica, qualora appaia probabile che l'imputato, che ha eletto domicilio presso il difensore, non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento. Il rimettente, infatti, ha omesso di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo , non avendo specificato quale sia "il caso in esame", né ha indicato i motivi per cui appare probabile che l'imputato non abbia avuto conoscenza del procedimento, nonostante l'avvenuta notifica al domicilio eletto. Tali carenze precludono alla Corte ogni possibilità di controllo sulla rilevanza della questione e si risolvono, altresì, in difetti di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente, poi, non ha motivato in ordine ai parametri costituzionali invocati, essendosi limitato a indicare, genericamente, il contenuto degli artt. 3, 24 e 111 Cost. Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di una descrizione della fattispecie adeguata alla verifica di rilevanza, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 444, n. 433 e n. 54/2008 e, con riguardo, alla verifica della non manifesta infondatezza, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 313 e n. 207/2008, n. 404/2007. Sulla manifesta inammissibilità per omessa e/o carente motivazione in ordine ai parametri costituzionali evocati, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 32/2008, n. 114/2007 e n. 39/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-bis, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bellano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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