Corte costituzionale

Ordinanza n. 181/2009

Corte cost., ord. 19 giugno 2009, n. 181

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
181/2009
Data di deposito
19 giugno 2009
Data di decisione
10 giugno 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:181

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33500

É manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420- bis , primo comma, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione della notifica, qualora appaia probabile che l'imputato, che ha eletto domicilio presso il difensore, non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento. Il rimettente, infatti, ha omesso di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo , non avendo specificato quale sia "il caso in esame", né ha indicato i motivi per cui appare probabile che l'imputato non abbia avuto conoscenza del procedimento, nonostante l'avvenuta notifica al domicilio eletto. Tali carenze precludono alla Corte ogni possibilità di controllo sulla rilevanza della questione e si risolvono, altresì, in difetti di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente, poi, non ha motivato in ordine ai parametri costituzionali invocati, essendosi limitato a indicare, genericamente, il contenuto degli artt. 3, 24 e 111 Cost. Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di una descrizione della fattispecie adeguata alla verifica di rilevanza, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 444, n. 433 e n. 54/2008 e, con riguardo, alla verifica della non manifesta infondatezza, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 313 e n. 207/2008, n. 404/2007. Sulla manifesta inammissibilità per omessa e/o carente motivazione in ordine ai parametri costituzionali evocati, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 32/2008, n. 114/2007 e n. 39/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-bis, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bellano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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