Corte costituzionale
Ordinanza n. 172/2009
Corte cost., ord. 1° giugno 2009, n. 172
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 172/2009
- Data di deposito
- 1° giugno 2009
- Data di decisione
- 1° giugno 2009
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:172
Parametri
- art. 21, Costituzione
- art. 48, Costituzione
- art. 75, Costituzione
- art. 52, comma 2, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 4, comma 2, lett. d), legge n. 28 del 22 febbraio 2000
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 5, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 33481
È ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori e presentatori delle richieste referendarie nei confronti della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sussistendone i presupposti di ordine soggettivo che oggettivo. Quanto al profilo soggettivo, va riconosciuta, anche in relazione alle attività preordinate all'esercizio del voto referendario, sia la competenza dei promotori della richiesta di referendum abrogativo a dichiarare definitivamente la volontà della frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa referendaria ex art. 75 della Costituzione, sia la competenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a dichiarare, in materia che attiene agli indirizzi per l'informazione e la propaganda attraverso il servizio radiotelevisivo pubblico, la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Sussiste anche il profilo oggettivo, poiché gli atti di indirizzo delle Camere nei confronti del servizio pubblico televisivo sono intesi ad assicurare la realizzazione del pluralismo e sono espressione di una attribuzione costituzionale, si che ogni limitazione di partecipare ai dibattiti televisivi sui referendum che dovesse risultarne potrebbe, in astratto, ledere l'integrità delle attribuzioni che spetta ai Comitati promotori tutelare. -Sulla legittimazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ad esser parte di conflitto, v., citate, sentenze n. 520/2000 e n. 49/1998. -Sulla direzione finalistica degli atti di indirizzo delle Camere nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo, v., citate, sentenze n. 420/1994 e n. 112/1993.
Massima n. 33986
Nel giudizio conseguente all'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dai promotori e presentatori delle richieste referendarie nei confronti della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in considerazione dell'imminente svolgimento delle votazioni referendarie, l'applicazione degli ordinari termini previsti dagli artt. 25 e 26 della legge n. 87 del 1953, produrrebbe un'irrimediabile lesione dei diritti costituzionali coinvolti. Si verifica, pertanto, un'ipotesi di non applicabilità, ai sensi del quinto comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, dei termini processuali previsti dagli artt. 25 e 26, con conseguente determinazione di nuovi termini per la notificazione e per il deposito del ricorso e dell'ordinanza, nonché per l'eventuale costituzione in giudizio del resistente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio,
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi dai promotori e presentatori dei referendum in materia elettorale indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009, con l'atto indicato in epigrafe;
fissa per la discussione sul merito del ricorso l'udienza del 9 giugno 2009;
dispone:
che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla parte ricorrente della presente ordinanza;
che il ricorrente notifichi immediatamente il ricorso e la presente ordinanza alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e depositi presso la cancelleria della Corte, entro il prossimo 4 giugno, l'atto di costituzione unitamente alla prova dell'avvenuta notifica;
che la eventuale costituzione del resistente avvenga entro il prossimo 8 giugno 2009.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 1° giugno 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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