Corte costituzionale

Ordinanza n. 15/2009

Corte cost., ord. 23 gennaio 2009, n. 15

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
15/2009
Data di deposito
23 gennaio 2009
Data di decisione
14 gennaio 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:15

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 33133

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l'avviso per l'imputato della possibilità di determinare l'estinzione del reato, secondo le disposizioni dell'art. 35 dello stesso decreto legislativo n. 274 del 2000, mediante condotte riparatorie antecedenti all'udienza di comparizione. L'ordinanza di rimessione, infatti, manca di un'adeguata descrizione della concreta fattispecie sottoposta a giudizio, ed inoltre difetta di motivazione con riguardo alla rilevanza della questione nel procedimento a quo ed alle ragioni del contrasto tra la disciplina censurata ed i parametri costituzionali invocati - Sulla manifesta inammissibilità della questione per omessa descrizione della fattispecie, v., citate, ex multis , ordinanze n. 280 e n. 266/2008. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, v., citata, ordinanza n. 381/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Montebelluna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2009.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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