Corte costituzionale
Ordinanza n. 15/2009
Corte cost., ord. 23 gennaio 2009, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 15/2009
- Data di deposito
- 23 gennaio 2009
- Data di decisione
- 14 gennaio 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:15
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 33133
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l'avviso per l'imputato della possibilità di determinare l'estinzione del reato, secondo le disposizioni dell'art. 35 dello stesso decreto legislativo n. 274 del 2000, mediante condotte riparatorie antecedenti all'udienza di comparizione. L'ordinanza di rimessione, infatti, manca di un'adeguata descrizione della concreta fattispecie sottoposta a giudizio, ed inoltre difetta di motivazione con riguardo alla rilevanza della questione nel procedimento a quo ed alle ragioni del contrasto tra la disciplina censurata ed i parametri costituzionali invocati - Sulla manifesta inammissibilità della questione per omessa descrizione della fattispecie, v., citate, ex multis , ordinanze n. 280 e n. 266/2008. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, v., citata, ordinanza n. 381/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Montebelluna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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