Corte costituzionale
Ordinanza n. 145/2009
Corte cost., ord. 8 maggio 2009, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 145/2009
- Data di deposito
- 8 maggio 2009
- Data di decisione
- 4 maggio 2009
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:145
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33397
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numeri 1) e 2), cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 30 Cost., nella parte in cui, stabilendo il rinvio obbligatorio della pena detentiva nei confronti di donna incinta o madre di prole di età inferiore ad un anno, non prevede che il giudice possa negare il differimento dell'esecuzione se lo ritenga non adeguato alle finalità di prevenzione generale e la detenzione domiciliare non sia idonea a prevenire il rischio di recidiva. Non irragionevolmente il legislatore ha ritenuto, con riguardo al periodo della gravidanza e al primo anno del bambino, che la protezione del rapporto madre-figlio in un ambiente idoneo debba prevalere sull'interesse dello Stato all'esecuzione immediata della pena. Inoltre, il rinvio del momento esecutivo non esclude la funzione di intimidazione e dissuasione della pena, posto che non ci si trova di fronte ad una rinuncia sine die della esecuzione. Infine, il pericolo che la maternità venga utilizzata come scudo per ottenere il rinvio è adeguatamente bilanciato dal fatto che il secondo comma dell'art. 146 cod. pen. prevede, tra le condizioni ostative alla concessione del differimento, la dichiarazione di decadenza della madre dalla potestà sul figlio e l'abbandono o l'affidamento del figlio ad altri. - Sulla ratio che muove la presunzione di incompatibilità con il carcere per la donna incinta o madre di prole di età inferiore all'anno v., citata, sentenza n. 438/1995. - Sulla discrezionalità legislativa in tema v., citate, sentenza n. 29/1984 e ordinanza n. 167/1983. - Sulla norma impugnata v. anche, citata, sentenza n. 70/1994. - Sulle funzioni della pena v., citata, sentenza n.25/1979.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numeri 1) e 2), del codice penale (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 30, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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