Corte costituzionale
Ordinanza n. 134/2009
Corte cost., ord. 6 maggio 2009, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 134/2009
- Data di deposito
- 6 maggio 2009
- Data di decisione
- 4 maggio 2009
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:134
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33376
È manifesta infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il termine di costituzione del convenuto si computi a ritroso dall'udienza fissata a norma dell'art. 168- bis , quarto comma, cod. proc. civ., nelle ipotesi previste dall'art. 82, primo e secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., anziché dall'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione. Il rimettente, infatti, con riferimento alle asserite violazioni degli artt. 3 e 24 Cost., non ha addotto elementi idonei a superare il convincimento già manifestato dalla Corte con l'ordinanza n. 461 del 1997, poi confermata con ordinanza n. 164 del 1998. Le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione considerate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 168- bis , cod. proc. civ. non sono, infatti, riconducibili ad una ' ratio ' comune, in quanto la previsione del potere di differimento della data della prima udienza di comparizione, attribuito al giudice istruttore dal quinto comma dell'art. 168- bis citato, è correlata all'esigenza fondamentale di porre il giudice in condizione di conoscere l'effettivo ' thema decidendum ' fin dal momento iniziale della trattazione della causa, mentre le medesime esigenze non sussistono in relazione al rinvio previsto nel quarto comma del predetto articolo, il quale può derivare da qualunque motivo anche fortuito ed indipendente da ragioni organizzative dell'ufficio o del giudice. Va escluso, poi, che la disciplina censurata violi il diritto di difesa, "poiché la garanzia di tale diritto non può implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facoltà o poteri limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso della giustizia". Del pari va escluso, infine, il contrasto con l'art. 111 Cost., non essendo configurabile alcuna "compressione" nell'esercizio delle attività difensive. - Questione già dichiarata manifestamente infondata con ordinanze, citate, n. 461/1997 e n. 164/1998. - Vedi, pure, ordinanza, citata, n. 900/1988, sull'esclusione, da parte della disciplina censurata, della violazione del diritto di difesa. - Sulla discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, vedi, citate, ex plurimis , sentenza n. 221/2008 e ordinanza n. 101/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa – sezione distaccata di Pontedera – con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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