Corte costituzionale
Ordinanza n. 133/2009
Corte cost., ord. 6 maggio 2009, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 133/2009
- Data di deposito
- 6 maggio 2009
- Data di decisione
- 4 maggio 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:133
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33373
È ininfluente sul giudizio di costituzionalità dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., censurato in riferimento agli artt. 3, 13 secondo comma, e 27, primo comma, Cost., la modifica normativa introdotta successivamente alle ordinanze di rimessione, essendo rimasta ferma l'applicabilità della norma impugnata al delitto oggetto del giudizio principale.
Massima n. 33374
Il giudice di rinvio è legittimato a sollevare dubbi di costituzionalità concernenti l'interpretazione della norma quale risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, non avendo altro mezzo per contestare la regula iuris di cui è chiamato a fare applicazione. - Sulla legittimazione del giudice di rinvio a sollevare questioni concernenti l'interpretazione della norma come risultante dal principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte v. citate, ex plurimis , sentenze n. 305/2008, n. 78/2007 e n. 314/1996.
Massima n. 33375
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 27, primo comma, Cost., nella parte in cui - secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, vincolante per il rimettente in quanto giudice del rinvio - prevede che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti del soggetto colpito da gravi indizi di colpevolezza per il delitto di associazione di stampo mafioso, possa venir meno solo con la prova dell'avvenuto scioglimento dell'associazione o del recesso dalla stessa dell'indagato. Invero, i rimettenti individuano in modo errato la regula iuris indicata dalla Corte di cassazione, con conseguente incongruità della motivazione in ordine alla rilevanza della questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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