Corte costituzionale

Ordinanza n. 133/2009

Corte cost., ord. 6 maggio 2009, n. 133

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
133/2009
Data di deposito
6 maggio 2009
Data di decisione
4 maggio 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:133

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33373

È ininfluente sul giudizio di costituzionalità dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., censurato in riferimento agli artt. 3, 13 secondo comma, e 27, primo comma, Cost., la modifica normativa introdotta successivamente alle ordinanze di rimessione, essendo rimasta ferma l'applicabilità della norma impugnata al delitto oggetto del giudizio principale.

Massima n. 33374

Il giudice di rinvio è legittimato a sollevare dubbi di costituzionalità concernenti l'interpretazione della norma quale risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, non avendo altro mezzo per contestare la regula iuris di cui è chiamato a fare applicazione. - Sulla legittimazione del giudice di rinvio a sollevare questioni concernenti l'interpretazione della norma come risultante dal principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte v. citate, ex plurimis , sentenze n. 305/2008, n. 78/2007 e n. 314/1996.

Massima n. 33375

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 27, primo comma, Cost., nella parte in cui - secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, vincolante per il rimettente in quanto giudice del rinvio - prevede che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti del soggetto colpito da gravi indizi di colpevolezza per il delitto di associazione di stampo mafioso, possa venir meno solo con la prova dell'avvenuto scioglimento dell'associazione o del recesso dalla stessa dell'indagato. Invero, i rimettenti individuano in modo errato la regula iuris indicata dalla Corte di cassazione, con conseguente incongruità della motivazione in ordine alla rilevanza della questione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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