Corte costituzionale
Ordinanza n. 120/2009
Corte cost., ord. 24 aprile 2009, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 120/2009
- Data di deposito
- 24 aprile 2009
- Data di decisione
- 20 aprile 2009
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:120
Parametri
- art. 1, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 48, Costituzione
- art. 49, Costituzione
- comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 33356
È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal partito politico "Lista Consumatori C.O.D.A.CONS". nei confronti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in relazione alla proposta di legge A.C. 22 presentata alla Camera dei Deputati il 29 aprile 2008, approvata (nella versione risultante dall'abbinamento con altre proposte di legge) dalla stessa Camera nella seduta n. 125 del 3 febbraio 2009, recante "Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia". Non è infatti, ravvisabile nell'associazione ricorrente il requisito soggettivo di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, in quanto ai partiti politici - organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche - non può riconoscersi la natura di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello Stato per la delimitazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali. Difetta, inoltre, anche il requisito oggettivo del conflitto, giacché gli atti impugnati, essendo preordinati esclusivamente ad avviare il procedimento legislativo, sono palesemente inidonei a produrre l'effetto lesivo lamentato dal ricorrente. >Sul difetto di legittimazione soggettiva dei partiti politici a proporre conflitto, vedi, citata, ordinanza n. 79/2006. >Sull'inesistenza del requisito oggettivo del conflitto, in caso di atti preordinati ad avviare il procedimento legislativo, vedi, citate, ordinanze n. 172/1997, n. 45 e n. 44/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal partito politico «Lista Consumatori C.O.D.A.CONS.» nei confronti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica con l'atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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