Corte costituzionale
Sentenza n. 72/2008
Corte cost., sent. 28 marzo 2008, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 72/2008
- Data di deposito
- 28 marzo 2008
- Data di decisione
- 12 marzo 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:72
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 3, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 32218
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude l'applicazione dei più brevi termini di prescrizione ai processi già pendenti in grado di appello al momento dell'entrata in vigore della legge. Infatti, le molteplici ordinanze di rimessione non descrivono le fattispecie sottoposte al vaglio dei giudici a quibus - vuoi perché non sono indicate la natura del reato e la data della sua commissione, vuoi perché vi sono errori nella indicazione della data del commesso reato, vuoi perché non è specificato se l'appello fosse pendente all'entrata in vigore della legge - con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza delle questioni. - Sulla necessità di una motivazione autosufficiente v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 23 e n. 19/2008.
Massima n. 32219
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, e 11 Cost., ove esclude l'applicazione dei più brevi termini di prescrizione ai processi già pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore della legge. La sentenza n. 393 del 2006 ha dichiarato l'illegittimità di quella parte della medesima norma che escludeva l'estensione del regime prescrizionale più favorevole ai giudizi di primo grado in cui vi fosse stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, dal momento che detta dichiarazione - che nel complesso della disciplina del processo non è momento indefettibile - non rappresenta un ragionevole discrimine fra i giudizi in cui continuare ad applicare i vecchi termini ed i processi soggetti ai nuovi. Tale motivazione non si attaglia, però, alla diversa norma censurata, poiché per i processi d'appello l'esclusione dell'applicazione retroattiva della prescrizione più breve non discende dal verificarsi di un eventuale accadimento processuale, ma dal fatto oggettivo ed inequivocabile che processi di quel tipo siano in corso ad una certa data. Perciò, la scelta di escludere l'applicazione dei nuovi termini a tali giudizi è ragionevole, anche perché mira ad evitare la dispersione delle attività processuali già compiute all'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, secondo cadenze calcolate in base ai tempi di prescrizione più lunghi vigenti al momento del loro compimento. Da ciò discende, altresì, la non fondatezza delle questioni prospettate in relazione agli artt. 10, secondo comma, ed 11 Cost., poiché, per quanto i principi ricavabili dai trattati internazionali circa l'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli abbiano portata generale, ad essi è possibile derogare sulla base di una valutazione positiva di ragionevolezza, nella specie sussistente. - V. citata, sentenza n. 393/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di L'Aquila con l'ordinanza del 24 marzo 2006 (r.o. n. 273 del 2006), dalla Corte d'appello di Roma con le ordinanze del 20 dicembre 2006 (r.o. n. 105 e n. 106 del 2007) e dalla Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza del 22 gennaio 2007 (r.o. n. 642 del 2007);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, sollevate dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze del 20 dicembre 2006 (r.o. n. 107 del 2007) e del 10 gennaio 2007 (r.o. n. 383 del 2007), nonché, in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, e 11 della Costituzione, con l'ordinanza del 19 febbraio 2007 (r.o. n. 383 del 2007).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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