Corte costituzionale
Sentenza n. 70/2008
Corte cost., sent. 28 marzo 2008, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/2008
- Data di deposito
- 28 marzo 2008
- Data di decisione
- 12 marzo 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:70
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 36, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
- legge n. 326 del 24 novembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 32214
La sanatoria straordinaria degli illeciti edilizi (cosiddetto condono edilizio) di cui all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, produce l'effetto di estinguere i reati edilizi a condizione che concorrano tre elementi, ossia la presentazione della domanda di definizione dell'illecito nei termini prescritti, il pagamento integrale dell'oblazione e il decorso di trentasei mesi dal pagamento. La previsione di un termine ai fini del perfezionamento della fattispecie estintiva non è irragionevole, essendo volta a consentire che l'amministrazione comunale accerti che la somma versata sia quella dovuta in base alla legge ed introducendo, al tempo stesso, un limite temporale per l'esecuzione dei controlli, in modo da evitare che l'inerzia dell'amministrazione possa procrastinare indefinitamente l'estinzione del reato.
Massima n. 32215
La sanatoria straordinaria degli illeciti edilizi (cosiddetto condono edilizio) di cui all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, produce effetti distinti sul piano amministrativo e su quello penale: infatti, dal punto di vista amministrativo, la concessione in sanatoria può essere conseguita anche tacitamente per effetto del c.d. silenzio assenso, qualora l'autorità comunale non si pronunci sull'istanza di condono entro 24 mesi; viceversa, per l'estinzione del reato è necessario e sufficiente, oltre alla presentazione della domanda nei termini e al pagamento dell'oblazione, il decorso di trentasei mesi dal pagamento e nessuna rilevanza assume il silenzio assenso eventualmente verificatosi.
Massima n. 32216
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 32, comma 36, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui non prevede che il cosiddetto condono straordinario produce effetto estintivo del reato edilizio anche allorché, anteriormente al decorso di trentasei mesi dal pagamento dell'oblazione, sia intervenuta l'attestazione di congruità della somma versata da parte dell'autorità comunale. La prevista necessità di attendere comunque trentasei mesi, pur quando il comune abbia accertato che l'oblazione pagata corrisponde a quella dovuta, appare manifestamente irragionevole ove tale accertamento sia avvenuto prima del decorso del suddetto termine, poiché il trascorrere di un tempo ulteriore non assolve più ad alcuna funzione ed è privo di ogni giustificazione. Sono assorbiti gli ulteriori profili di censura.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 36, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui non prevede che gli effetti di cui all'art. 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), si producono anche allorché, anteriormente al decorso dei 36 mesi dal pagamento dell'oblazione, sia intervenuta l'attestazione di congruità da parte dell'autorità comunale dell'oblazione corrisposta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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