Corte costituzionale
Sentenza n. 64/2008
Corte cost., sent. 14 marzo 2008, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/2008
- Data di deposito
- 14 marzo 2008
- Data di decisione
- 10 marzo 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, secondo periodo, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
- art. 3-bis, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005
- art. 1, comma 1, legge n. 248 del 2 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 32205
La VI disposizione transitoria della Costituzione - che impone l'obbligo di effettuare la revisione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti alla Costituzione ("salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei tribunali militari") entro il termine ordinatorio di cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione medesima - non crea nell'ordinamento "una sorta di immodificabilità nella configurazione e nel funzionamento" delle giurisdizioni revisionate. Tuttavia, il legislatore ordinario, nel modificare la disciplina degli organi giurisdizionali preesistenti alla Costituzione e, quindi anche di quelli della giurisdizione tributaria, incontra il duplice limite costituzionale - da ritenersi operante con riferimento ad ogni modificazione legislativa riguardante l'oggetto delle giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione (sia in sede di prima revisione, che successivamente) - di non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite a dette giurisdizioni speciali e di assicurare la conformità a Costituzione delle medesime giurisdizioni. Invero, il mancato rispetto del limite di «non snaturare» le materie originariamente attribuite alle indicate giurisdizioni si traduce nell'istituzione di un "nuovo" giudice speciale, espressamente vietata dall'art. 102 Cost. - Sul fatto che la giurisdizione tributaria deve essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione, vedi, ex plurimis, sentenza n. 50/1989; ordinanze nn. 144/1998, 152/1997, 351/1995. - Sul potere di revisione degli organi di giurisdizione speciale tributaria da parte del legislatore ordinario, vedi, citate, sentenze n. 196/1982, n. 215/1976, n. 41/1957 e ordinanza n. 144/1998.
Massima n. 32206
La giurisdizione del giudice tributario, in base all'art. 102, secondo comma della Costituzione, deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto. Pertanto, l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria - sia che derivi direttamente da un'espressa disposizione legislativa ovvero, indirettamente, dall'erronea qualificazione di "tributaria" data dal legislatore (o dall'interprete) ad una particolare materia - comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali. - Negli stessi termini, vedi, citate, ordinanze n. 395/2007, n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34/2006.
Massima n. 32207
Al fine di qualificare come tributarie le entrate erariali occorre che, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina tali entrate, siano presenti le caratteristiche della doverosità della prestazione e il collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante. - Negli stessi termini, vedi, citate, sentenze n. 334/2006 e n. 73/2005.
Massima n. 32208
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., l'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b) , del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 - nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni». Invero, la Corte di Cassazione con diverse pronunce - che, per il numero elevato, la sostanziale identità di contenuto e la funzione nomofilattica dell'organo decidente, costituiscono diritto vivente - ha costantemente dichiarato che le controversie attinenti al COSAP non hanno natura tributaria, fornendo una ricostruzione plausibile dell'istituto, non in contrasto con i criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per individuare le entrate tributarie e costituiti dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante. Il difetto della natura tributaria della controversia fa necessariamente venir meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario, con la conseguenza che l'attribuzione a tale giudice della cognizione della suddetta controversia si risolve inevitabilmente nella creazione, costituzionalmente vietata, di un "nuovo" giudice speciale vietato dal secondo comma dell'art. 102 Cost. Rimane assorbita la questione sollevata con riferimento all'art. 25, primo comma, Cost. - In merito all'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione che afferma la natura non tributaria delle controversie attinenti alle COSAP, vedi, ex multis , Cassazione, Sezioni Unite Civili, nn. 25551, 13902, 1611 del 2007; n. 14864 del 2006; n. 1239 del 2005; n. 5462 del 2004; n. 12167 del 2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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