Corte costituzionale
Sentenza n. 53/2008
Corte cost., sent. 13 marzo 2008, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 53/2008
- Data di deposito
- 13 marzo 2008
- Data di decisione
- 10 marzo 2008
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:53
Norme oggetto del giudizio
- art. 616, ultimo periodo, codice di procedura civile
- art. 14, legge n. 52 del 24 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32181
E' inammissibile - per implausibilità della motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 616, ultimo periodo, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 (Riforma delle esecuzioni mobiliari), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione. Il remittente erroneamente ha escluso che una sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della norma censurata, che ne sopprime l'appellabilità, abbia come effetto il mantenimento del regime delle sue impugnazioni. Infatti, contrariamente a quanto è stato assunto, in caso di successione di leggi e in mancanza di una disciplina transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali va desunto dalla normativa vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza.
Massima n. 32182
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 616, ultimo periodo, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, nella parte in cui dispone la non impugnabilità della sentenza che definisce l'opposizione all'esecuzione, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione. L'ordinanza di remissione presenta carenze nella esposizione dei fatti, contiene affermazioni non motivate nella ricostruzione del quadro normativo ed incorre in contraddizioni tra motivazione e richiesta di una sentenza di illegittimità costituzionale integralmente ablativa della disposizione impugnata. In particolare, il giudice non ha indicato se, nel giudizio pendente dinanzi a sé, l'esecuzione cui il debitore si oppone si fondi su un titolo giudiziale o extragiudiziale. Potendo il giudizio di opposizione all'esecuzione può concernere anche ipotesi in cui questa si fonda su titoli giudiziali, e addirittura su sentenza passata in giudicato, titoli riguardo ai quali non si ravvisano le addotte cause di irragionevolezza dell'inappellabilità della sentenza che decide sulla opposizione all'esecuzione. A tal proposito il giudice a quo , pur argomentando sulle evenienze soltanto di alcune ipotesi di opposizione all'esecuzione, sollecita la emissione di una sentenza di illegittimità costituzionale totalmente caducatoria della disposizione censurata, e quindi anche riguardo alla sua applicabilità a fattispecie processuali per le quali i sospetti di incostituzionalità non vengono neppure prospettati. Il remittente, inoltre, censura l'equiparazione, quanto al regime di non impugnabilità, delle opposizioni all'esecuzione a quelle agli atti esecutivi, in quanto le prime avrebbero ad oggetto non mere irregolarità bensì l'accertamento del rapporto di credito, ma solleva la questione basandosi sul non dimostrato presupposto che l'inappellabilità, per essere legittima, debba fondarsi sempre sulla medesima ratio e che non rientri nella libertà di apprezzamento del legislatore individuare rationes diverse, ciascuna idonea a fornirne ragionevole giustificazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 616, ultimo periodo, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 (Riforma delle esecuzioni mobiliari), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Salerno con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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