Corte costituzionale

Sentenza n. 47/2008

Corte cost., sent. 4 marzo 2008, n. 47

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
47/2008
Data di deposito
4 marzo 2008
Data di decisione
25 febbraio 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:47

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge n. 138 del 11 gennaio 1943
  • art. 9, legge n. 138 del 11 gennaio 1943
  • art. 1, decreto legislativo luogotenenziale n. 142 del 2 aprile 1946
  • art. 2, decreto legislativo luogotenenziale n. 142 del 2 aprile 1946
  • art. 2, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1304 del 31 ottobre 1947
  • art. 74, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 14, legge n. 155 del 23 aprile 1981
  • art. 31, legge n. 41 del 28 febbraio 1986

Parametri

Massime

Massima n. 32151

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è inammissibile l'intervento del soggetto che non riveste la qualità di parte nel relativo giudizio a quo .

Massima n. 32152

Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 14 della legge 23 aprile 1981, n. 155, censurati in riferimento agli artt. 2, 3, 38, 41 e 53 della Costituzione. Invero, la questione concernente l'art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, é già stata dichiarata manifestamente inammissibile poiché tale norma nulla dispone in merito all'obbligo contributivo del datore di lavoro, con la conseguenza che la sollecitata dichiarazione di illegittimità non risolverebbe il dubbio di costituzionalità sollevato dal rimettente; mentre delle restanti disposizioni censurate i rimettenti non devono fare applicazione per la decisione dei giudizi principali.

Massima n. 32153

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 e dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, censurati, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, in quanto dispongono che il datore di lavoro é tenuto a versare la contribuzione previdenziale per l'indennità di malattia anche se sia obbligato, in base al contratto collettivo di lavoro, a continuare a corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione durante i periodi di assenza per malattia. L'ampia discrezionalità della quale gode il legislatore nel conformare, anche in attuazione del principio di solidarietà, gli oneri della contribuzione previdenziale, è stata, infatti, esercitata in modo non irragionevole. Invero, la predisposizione legislativa della tutela previdenziale evita proprio che scatti, a carico dei datori di lavoro, l'obbligo di corrispondere ai dipendenti malati la retribuzione o una quota di essa, obbligo previsto dall'art. 2110, primo comma, del codice civile. Conseguentemente, non costituisce circostanza idonea a far discendere l'illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, il fatto che gli stessi datori di lavoro, pur potendo contare su un simile beneficio, decidono liberamente, in sede di contrattazione collettiva, di addossarsi oneri patrimoniali superiori rispetto a quelli che graverebbero su di loro in forza delle disposizioni legislative.

Massima n. 32154

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 e dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 censurati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto dispongono che il datore di lavoro é tenuto a versare la contribuzione previdenziale per l'indennità di malattia anche se sia obbligato, in base al contratto collettivo di lavoro, a continuare a corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione durante i periodi di assenza per malattia. Infatti, seppure è vero che, a fronte di datori di lavoro che si obbligano nel contratto collettivo a corrispondere ai propri dipendenti malati la retribuzione, ve ne sono altri che non si accollano lo stesso obbligo, è altrettanto certo che l'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere la retribuzione ai dipendenti malati, che avrebbero comunque diritto alla tutela economica prevista dall'assicurazione di malattia, non è la conseguenza di un'imposizione legale, bensì è il frutto di una libera scelta negoziale degli stessi datori di lavoro e delle organizzazioni che li rappresentano. In merito, poi, al lamentato trattamento ingiustificatamente diverso, in quanto alcune categorie di operatori economici sarebbero esonerate dal versamento del contributo di malattia, si deve considerare che l'asserita disparità tra categorie di imprese non dipende dalla regola secondo la quale i datori di lavoro che corrispondono la retribuzione ai dipendenti assicurati contro le malattie debbono comunque versare il contributo di malattia all'INPS, sicché, l'assicurazione di malattia non riguarda tutti i lavoratori subordinati, essendovene alcuni che non sono assicurati contro il rischio economico derivante dall'evento malattia e per i quali, pertanto, i loro datori di lavoro non versano il contributo di malattia proprio per questo motivo. Né dal fatto che un solo datore di lavoro, tra i tanti soggetti tenuti al versamento dei contributi di malattia, goda di un trattamento di favore può conseguire la caducazione della regola generale che prevede l'obbligo di versare i contributi di malattia anche nel caso in cui si paga la retribuzione.

Massima n. 32155

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 e dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, censurati in riferimento all'art. 38 della Costituzione, in quanto dispongono che il datore di lavoro é tenuto a versare la contribuzione previdenziale per l'indennità di malattia anche se sia obbligato, in base al contratto collettivo di lavoro, a continuare a corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione durante i periodi di assenza per malattia. Tale ultima disposizione, infatti, prevede che ai lavoratori siano garantiti mezzi adeguati di sostentamento al verificarsi di determinati eventi fonti di bisogno; pertanto, da esso non è possibile ricavare specifiche indicazioni circa la conformazione dell'obbligazione contributiva.

Massima n. 32156

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 e dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 censurati in riferimento all'art. 41 della Costituzione, in quanto dispongono che il datore di lavoro é tenuto a versare la contribuzione previdenziale per l'indennità di malattia anche se sia obbligato, in base al contratto collettivo di lavoro, a continuare a corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione durante i periodi di assenza per malattia. Invero, per ciò che concerne l'assunto che gli stessi, imponendo il pagamento del contributo di malattia solamente ad alcune imprese, porrebbero un ingiustificato ostacolo al pieno dispiegamento del principio della libertà di iniziativa economica privata, si richiamano i motivi già indicati a proposito della lamentata lesione dell'art. 3 della Costituzione (vedi massima sub C ). Per ciò che concerne la censura secondo cui l'art. 9 legge cit. prevederebbe, senza alcuna distinzione, un'imposizione contributiva in assenza di rischio tutelabile e di esigenza previdenziale da soddisfare, essa non è esatta perché, nei casi in cui i datori di lavoro sono obbligati - per previsione di contratto collettivo - a corrispondere la retribuzione ai dipendenti in malattia, il rischio tutelabile e l'esigenza previdenziale non sono annullati, ma solamente ridotti. E' previsto, infatti, che il diritto all'indennità di malattia permane anche nei due mesi successivi alla cessazione o alla sospensione del rapporto di lavoro. Infine, quanto all'ulteriore censura secondo cui l'art. 9 della legge cit. pone a carico dei datori di lavoro obblighi contributivi sproporzionati rispetto al fine di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze in caso di infortunio e malattia, rendendo il costo del lavoro più gravoso per tali imprese, si rileva che il pregiudizio alla libertà di iniziativa economica che è denunciato è la conseguenza di una libera scelta assunta in sede negoziale dai datori di lavoro e, cioè, proprio dell'esercizio della predetta libertà di iniziativa economica.

Massima n. 32157

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 e dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, censurati in riferimento all'art. 53 della Costituzione, in quanto dispongono che il datore di lavoro é tenuto a versare la contribuzione previdenziale per l'indennità di malattia anche se sia obbligato, in base al contratto collettivo di lavoro, a continuare a corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione durante i periodi di assenza per malattia. Invero, il principio di solidarietà non annulla il nesso sinallagmatico tra contribuzione e prestazione neppure nel caso in cui il datore di lavoro si sia obbligato a corrispondere la retribuzione ai dipendenti in malattia; pertanto il relativo contributo non ha alcuna attinenza con l'imposizione tributaria, della quale peraltro difettano i requisiti (doverosità della prestazione e collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente «Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»), degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142 (Disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale), dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304 (Trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati), dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e dell'art. 14 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 38, 41 e 53 della Costituzione, dai Tribunali di Bolzano, Milano e Bologna con le ordinanze in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge n. 138 del 1943, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 38, 41 e 53 della Costituzione, dai Tribunali di Bolzano, Milano e Bologna con le ordinanze in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 38, 41 e 53 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con le ordinanze n. 427 e n. 428 del 2007 in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze