Corte costituzionale
Sentenza n. 412/2008
Corte cost., sent. 17 dicembre 2008, n. 412
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 412/2008
- Data di deposito
- 17 dicembre 2008
- Data di decisione
- 3 dicembre 2008
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:412
Norme oggetto del giudizio
- M_TRA/DINFR/9194, nota del ministro dei trasporti del 17 settembre 2007
Parametri
- art. 114, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 59, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 105, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 9, legge n. 88 del 16 marzo 2001
Massime
Massima n. 33037
Nel conflitto di attribuzione avente ad oggetto la delimitazione delle competenze, statali e regionali, concernenti le procedure amministrative per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell'ambito del porto turistico di Termoli, va riconosciuto tono costituzionale al conflitto medesimo con riguardo alla prospettata lesione delle competenze regionali (in quanto si verte sulla titolarità di attribuzioni costituzionalmente garantite), mentre le censure attinenti a profili di illegittimità amministrativa sono deducibili esclusivamente davanti ai giudici comuni.
Massima n. 33038
Il deposito irrituale (non essendosi lo Stato costituito), da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del proprio dispaccio di annullamento dell'atto impugnato, non consente al dispaccio medesimo di trovare ingresso nel giudizio davanti alla Corte e di esso, pertanto, non può tenersi conto.
Massima n. 33039
Non spetta allo Stato la competenza nella materia delle concessioni sui beni del demanio marittimo portuale nell'ambito del porto turistico di Termoli e, pertanto, deve essere annullata la nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, del 17 settembre 2007. Il nuovo sistema di riparto delle competenze, introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, (in applicazione del quale la materia del turismo deve attualmente considerarsi di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle Regioni, con attribuzione delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione) impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento dei porti turistici e commerciali, di rilevanza economica regionale ed interregionale, nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative. Ciò non esclude, peraltro, che lo Stato possa procedere per il futuro, con la necessaria partecipazione delle Regioni interessate in ossequio al principio di leale collaborazione, a riconoscere a taluni porti quel carattere di rilevanza economica internazionale o di preminente interesse nazionale che sia idoneo a giustificare la competenza legislativa ed amministrativa dello Stato sul porto stesso e sulle connesse aree portuali. - Sulla circostanza che il richiamo effettuato nell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 al d.P.C.m. 21 dicembre 1995 non comporta il conferimento a tale decreto di «efficacia legislativa», né vale a sanare i vizi di legittimità che lo inficino, v. le citt. sentenze n. 344 e n. 255 del 2007; n. 90 e n. 89 del 2006; n. 322 del 2000. - Sull'esclusione che il riferimento al d.P.C.m. 21 dicembre 1995 nelle norme statali possa cristallizzare nel tempo l'appartenenza di aree portuali di interesse regionale o interregionale al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle Regioni in vista del loro "preminente interesse nazionale", v. la cit. sentenza n. 89 del 2006 - Sull'inclusione della materia del turismo nella competenza legislativa residuale delle Regioni, v. le citt. sentenze n. 255 del 2007 e n. 90 del 2006. - Sulla possibilità che, per il futuro, lo Stato possa procedere a riconoscere a taluni porti carattere di rilevanza economica internazionale o di preminente interesse nazionale, idoneo a giustificare la competenza legislativa ed amministrativa dello Stato sul porto stesso e sulle connesse aree portuali, v. le citt. sentenze n. 255 del 2007, n. 90 e n. 89 del 2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito del porto turistico di Termoli;
annulla, per l'effetto, la nota del Ministero dei trasporti – Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Divisione 6^, prot. numero M-TRA/DINFR/9194, del 17 settembre 2007, di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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