Corte costituzionale
Sentenza n. 401/2008
Corte cost., sent. 5 dicembre 2008, n. 401
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 401/2008
- Data di deposito
- 5 dicembre 2008
- Data di decisione
- 1° dicembre 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:401
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 505, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
Parametri
Massime
Massima n. 33002
Non è fondata, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 505, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. La disposizione censurata (che interpreta autenticamente l'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto) non è, infatti, irragionevole là dove stabilisce la decorrenza della perequazione dalla data della effettiva e concreta attribuzione del beneficio, poiché lo scorrere del tempo e la collocazione in esso dei fatti giuridici possono legittimare una diversa modulazione dei rapporti che ne scaturiscono. Inoltre, il beneficio oggetto della normativa censurata non è predisposto al fine di rendere congrua la prestazione previdenziale in relazione alle necessità degli aventi diritto alla medesima bensì a fornire agli appartenenti a determinate categorie, ritenuti meritevoli di una gratificazione, una elargizione dimostrativa della gratitudine della Nazione. Infine, il parametro costituito dall'articolo 24 della Costituzione attribuisce diritti processuali che presuppongono la posizione sostanziale alla cui soddisfazione essi sono finalizzati, con la conseguenza che la disciplina sostanziale non attiene alla garanzia del parametro suddetto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 505, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Trieste e dalla Corte di appello di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2008.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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