Corte costituzionale

Sentenza n. 401/2008

Corte cost., sent. 5 dicembre 2008, n. 401

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
401/2008
Data di deposito
5 dicembre 2008
Data di decisione
1° dicembre 2008
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:401

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 505, legge n. 244 del 24 dicembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 33002

Non è fondata, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 505, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. La disposizione censurata (che interpreta autenticamente l'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto) non è, infatti, irragionevole là dove stabilisce la decorrenza della perequazione dalla data della effettiva e concreta attribuzione del beneficio, poiché lo scorrere del tempo e la collocazione in esso dei fatti giuridici possono legittimare una diversa modulazione dei rapporti che ne scaturiscono. Inoltre, il beneficio oggetto della normativa censurata non è predisposto al fine di rendere congrua la prestazione previdenziale in relazione alle necessità degli aventi diritto alla medesima bensì a fornire agli appartenenti a determinate categorie, ritenuti meritevoli di una gratificazione, una elargizione dimostrativa della gratitudine della Nazione. Infine, il parametro costituito dall'articolo 24 della Costituzione attribuisce diritti processuali che presuppongono la posizione sostanziale alla cui soddisfazione essi sono finalizzati, con la conseguenza che la disciplina sostanziale non attiene alla garanzia del parametro suddetto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 505, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Trieste e dalla Corte di appello di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2008.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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