Corte costituzionale
Sentenza n. 400/2008
Corte cost., sent. 5 dicembre 2008, n. 400
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 400/2008
- Data di deposito
- 5 dicembre 2008
- Data di decisione
- 1° dicembre 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:400
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33001
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla trattazione dell'udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., per la ritenuta diversità del fatto. La sentenza n. 455/1994 ha dichiarato l'illegittimità della norma oggi impugnata, nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che, all'esito di precedente dibattimento riguardante lo stesso fatto storico a carico dello stesso imputato, avesse ordinato la suddetta trasmissione degli atti: infatti, quando il magistrato accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, compie una piena delibazione del merito della regiudicanda, con la conseguenza che un dibattimento "bis" non può non essere attribuito alla cognizione di altro soggetto, a garanzia della imparzialità e serenità di giudizio. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi quando, a seguito della vicenda regressiva, l'ulteriore attività che il giudice sia chiamato ad esercitare consista nella udienza preliminare, che la sentenza n. 224 del 2001 ha ricondotto al novero delle sedi suscettibili di essere pregiudicate dalla precedente valutazione sulla stessa regiudicanda. -V., citati, i precedenti di cui alle sentenze n. 224/2001 e 455/1994. -Sull'art. 34 cod. proc. pen. v. anche, citate, sentenza n. 335/2002 e ordinanze n. 20/2004, n. 271 e n. 269/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla trattazione dell'udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell'art. 521, comma 2, del codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2008.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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