Corte costituzionale

Sentenza n. 400/2008

Corte cost., sent. 5 dicembre 2008, n. 400

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
400/2008
Data di deposito
5 dicembre 2008
Data di decisione
1° dicembre 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:400

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33001

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla trattazione dell'udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., per la ritenuta diversità del fatto. La sentenza n. 455/1994 ha dichiarato l'illegittimità della norma oggi impugnata, nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che, all'esito di precedente dibattimento riguardante lo stesso fatto storico a carico dello stesso imputato, avesse ordinato la suddetta trasmissione degli atti: infatti, quando il magistrato accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, compie una piena delibazione del merito della regiudicanda, con la conseguenza che un dibattimento "bis" non può non essere attribuito alla cognizione di altro soggetto, a garanzia della imparzialità e serenità di giudizio. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi quando, a seguito della vicenda regressiva, l'ulteriore attività che il giudice sia chiamato ad esercitare consista nella udienza preliminare, che la sentenza n. 224 del 2001 ha ricondotto al novero delle sedi suscettibili di essere pregiudicate dalla precedente valutazione sulla stessa regiudicanda. -V., citati, i precedenti di cui alle sentenze n. 224/2001 e 455/1994. -Sull'art. 34 cod. proc. pen. v. anche, citate, sentenza n. 335/2002 e ordinanze n. 20/2004, n. 271 e n. 269/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla trattazione dell'udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell'art. 521, comma 2, del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2008.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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