Corte costituzionale

Sentenza n. 399/2008

Corte cost., sent. 5 dicembre 2008, n. 399

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
399/2008
Data di deposito
5 dicembre 2008
Data di decisione
1° dicembre 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:399

Norme oggetto del giudizio

  • art. 86, comma 1, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 32999

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel testo in vigore prima della modifica apportata dall'art. 20 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, censurato, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, «quantomeno per la parte in cui la disposizione non prevede che le collaborazioni coordinate e continuative mantengano, nel caso in cui il collaboratore lo richieda, la loro efficacia anche oltre la scadenza di legge e fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista», va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione per irrilevanza, in quanto il rimettente ha indicato le date di stipulazione (antecedente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 276 del 2003) e di scadenza (successiva al 24 ottobre 2004) del contratto ed ha espresso chiaramente la propria convinzione circa il fatto che il rapporto di collaborazione intercorrente tra le parti difettava dei requisiti richiesti dall'art. 61, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, mentre l'accoglimento della sollevata questione determinerebbe l'espunzione dall'ordinamento proprio della norma che priva di efficacia i contratti di collaborazione stipulati prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 276 del 2003 che, come quello oggetto del giudizio a quo , non sono riconducibili ad un progetto.

Massima n. 33000

È costituzionalmente illegittimo l'art. 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Premesso che il d.lgs. n. 276 del 2003 ha introdotto una articolata disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, stabilendo, tra l'altro, che essi debbono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore (art. 61, comma 1) e che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della loro costituzione (art. 69, comma 1), la disposizione censurata, la quale detta la disciplina transitoria, stabilendo l'anticipata cessazione dell'efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative già instaurate alla data della sua entrata in vigore, così estendendo il divieto anche ai contratti di lavoro autonomo perfettamente leciti al momento della loro stipulazione, comporta il sacrificio degli interessi che le parti avevano regolato nel rispetto della disciplina dell'epoca, risultando, sotto questo profilo, irragionevole per contraddittorietà con la sua ratio , che è quella di aumentare i tassi di occupazione e di promuovere la qualità e la stabilità del lavoro» (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003), in quanto determina l'effetto esattamente contrario (perdita del lavoro) a danno di soggetti che, per aver instaurato rapporti di lavoro autonomo prima della sua entrata in vigore nel pieno rispetto della disciplina all'epoca vigente, si trovano penalizzati senza un motivo plausibile. Le collaborazioni coordinate e continuative già stipulate alla data di entrata in vigore del d.lgs n. 276 del 2003 mantengono, quindi, efficacia fino alla scadenza pattuita dalle parti. Restano assorbiti gli ulteriori profili.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2008.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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