Corte costituzionale
Sentenza n. 362/2008
Corte cost., sent. 7 novembre 2008, n. 362
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 362/2008
- Data di deposito
- 7 novembre 2008
- Data di decisione
- 3 novembre 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:362
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 55, legge n. 243 del 23 agosto 2004
Parametri
Massime
Massima n. 32901
L'oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità è individuato esclusivamente dall'ordinanza di rimessione e non possono quindi essere esaminati gli autonomi vizi eccepiti dalle parti del giudizio di legittimità costituzionale relativi a parametri non evocati dal rimettente.
Massima n. 32902
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 55, della legge 23 agosto 2004, n. 243, (che, in via di interpretazione autentica, estende al trattamento pensionistico dei dipendenti di enti pubblici creditizi collocati a riposo anteriormente al 31 dicembre 1990, il meccanismo di perequazione automatica previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza per contrasto con il fine dichiaratamente perseguito dalla norma censurata di estinguere il contenzioso giudiziario in materia. Posto che sono legittime le norme di interpretazione autentica che attribuiscono alla disposizione interpretata uno dei significati ricompresi nell'area semantica della disposizione stessa, le censure formulate fanno riferimento ad uno soltanto degli scopi della norma (il mancato raggiungimento del quale è peraltro affermato dal rimettente sulla base di mere presunzioni prive di effettivi riscontri), non tenendo conto della circostanza che la medesima enuncia, tra questi, anche quello, non irragionevole, di realizzare «il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi», in relazione alla cui idoneità o meno a realizzare tale ulteriore obiettivo nulla è detto nelle ordinanze di rimessione. - Sulle norme di interpretazione autentica v. la cit. sentenza n. 74 del 2008 e la cit. ordinanza n. 41 del 2008.
Massima n. 32903
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 55, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (che, in via di interpretazione autentica, estende al trattamento pensionistico dei dipendenti di enti pubblici creditizi collocati a riposo anteriormente al 31 dicembre 1990, il meccanismo di perequazione automatica previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza poiché la norma censurata farebbe dipendere l'assetto definitivo degli interessi delle parti in conflitto dalla durata della lite e sarebbe fonte di disparità di trattamento tra quanti hanno già ottenuto una sentenza definitiva e quanti hanno ancora una lite pendente. Gli inconvenienti lamentati derivano, invero, da circostanze di fatto casuali, di per sé inidonee a giustificare il giudizio di illegittimità di una norma.
Massima n. 32904
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 55, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (che, in via di interpretazione autentica, estende al trattamento pensionistico dei dipendenti di enti pubblici creditizi collocati a riposo anteriormente al 31 dicembre 1990, il meccanismo di perequazione automatica previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza per ingiustificata compromissione del ruolo nomofilattico della Corte di cassazione. Il legislatore può, infatti, porre norme che precisino il significato di altre norme, non solo ove sussistano situazioni di incertezza nell'applicazione del diritto o siano insorti contrasti giurisprudenziali, ma pure in presenza di indirizzi omogenei (anche di legittimità), se la scelta imposta per vincolare il significato ascrivibile alla legge anteriore rientra tra le possibili varianti di senso del testo originario. - Sul rapporto tra legislatore e funzione nomofilattica della Corte di cassazione, v. le citt. sentenze n. 374 del 2002 e n. 525 del 2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 55, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 102 e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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