Corte costituzionale
Sentenza n. 361/2008
Corte cost., sent. 7 novembre 2008, n. 361
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 361/2008
- Data di deposito
- 7 novembre 2008
- Data di decisione
- 3 novembre 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:361
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 3, legge della Regione Calabria n. 18 del 11 agosto 2004
Parametri
Massime
Massima n. 32899
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18, sollevata per violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, deve preliminarmente rilevarsi che, nonostante che l'art. 15, comma 1, nono alinea, della legge della Regione Calabria 18 luglio 2008, n. 24 abbia disposto l'abrogazione degli artt. 14 e 15 della legge della Regione Calabria n. 18 del 2004 (e quindi anche della norma oggetto del giudizio di legittimità costituzionale), la norma sopravvenuta non ha ancora prodotto - né è certo se mai produrrà - l'abrogazione di quella posta ad oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in esame, con la conseguenza che la Corte è chiamata a valutare la conformità a Costituzione del censurato art. 15, comma 3, della legge della Regione Calabria n. 18 del 2004, senza che rilevi in alcun modo la sopravvenuta entrata in vigore della legge della Regione Calabria n. 24 del 2008.
Massima n. 32900
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18. In base alla disposizione regionale censurata - la quale stabilisce che «Fino alla determinazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, da definirsi sulla base degli standards indicati dall'Agenzia per Servizi Sanitari Regionali, non possono essere rilasciati accreditamenti, fatte salve le fattispecie regolate dalle disposizioni di sanatoria previste dalla legge regionale n. 8/2003 così come modificata e integrata dalla legge regionale n. 30/2003, le cui strutture interessate si intendono avere titolo, in base alle predette disposizioni, all'autorizzazione, ove sprovviste, ed all'accreditamento» - vi sono in Calabria strutture sanitarie che, pur se sprovviste di autorizzazione, «si intendono» aver titolo non solo a quest'ultima, ma anche all'accreditamento, che richiede, in base all'art. 8- quater del d.lgs . n. 502 del 1992, «requisiti ulteriori»; al tempo stesso, vi sono, strutture sanitarie autorizzate, le quali, pur in possesso dei requisiti ulteriori per essere accreditate, si vedono escluse a causa del blocco previsto dalla norma censurata. Tale situazione è prodotta, per un verso, mediante la proroga sine die di una precedente norma di sanatoria e, per altro verso, collegando soltanto a quest'ultima il titolo ad ottenere anche l'accreditamento; ne consegue che una struttura potrebbe non avere i requisiti né per l'autorizzazione né per l'accreditamento e tuttavia aver ottenuto ope legis l'una e l'altro, a differenza di altre strutture che, pur avendo i requisiti previsti dalla legge, non possono ottenere né l'una né l'altro. L'effetto congiunto della perpetuazione della sanatoria, in favore di strutture delle quali la norma regionale censurata presume la regolarità, e della sospensione a tempo indeterminato di nuovi accreditamenti (non invece la semplice subordinazione dei nuovi accreditamenti alla ricognizione e determinazione del fabbisogno, condizione necessaria per evitare sprechi) ha creato e mantiene un doppio regime giuridico irragionevolmente discriminatorio e pertanto incompatibile con il rispetto del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3, primo comma, Cost., con assorbimento degli ulteriori profili di censura. In senso analogo, v. la citata sentenza n. 93/1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2004 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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