Corte costituzionale
Sentenza n. 335/2008
Corte cost., sent. 10 ottobre 2008, n. 335
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 335/2008
- Data di deposito
- 10 ottobre 2008
- Data di decisione
- 8 ottobre 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:335
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 1, legge n. 36 del 5 gennaio 1994
- art. 28, legge n. 179 del 31 luglio 2002
- art. 155, comma 1, primo periodo, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 32841
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 41 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione - quota che affluisce «a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito» - è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza, per mancata indicazione di un tertium comparationis e per omessa descrizione della fattispecie, dal momento che le ordinanze di rimessione descrivono sufficientemente le fattispecie oggetto dei giudizi a quibus ; muovono dal presupposto che gli utenti hanno pagato la suddetta quota in mancanza del servizio di depurazione delle acque reflue; chiariscono che la norma applicabile ratione temporis alla fattispecie è la norma denunciata; denunciano la violazione dell'art. 3 Cost. sia per l'irragionevolezza intrinseca della norma sia per la disparità di trattamento che questa crea, nell'àmbito di coloro che sono tenuti al pagamento della tariffa del servizio idrico integrato, tra chi fruisce e chi non può fruire del servizio di depurazione delle acque.
Massima n. 32842
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 41 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione - quota che affluisce «a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito» - è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità per incoerenza, avendo essa ad oggetto una norma che è diretta proprio ad eliminare la disuguaglianza fra chi beneficia della depurazione e chi no. Tale eccezione, allegando la ragionevolezza della norma, si risolve in un rilievo sull'infondatezza della questione e non può, quindi, essere esaminata in via preliminare, separatamente dal merito della questione medesima.
Massima n. 32843
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 41 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione - quota che affluisce «a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito» - è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, deve essere limitata alla sola quota dell'unitaria tariffa del servizio idrico integrato riferita al servizio di depurazione, giacché solo di tale quota è stato chiesto il rimborso nei giudizi a quibus .
Massima n. 32844
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi». Premesso che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza, è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi, in contrario, qualificare come controprestazione il fatto che le somme pagate dagli utenti in mancanza del servizio sarebbero destinate, attraverso un apposito fondo vincolato, all'attuazione del piano d'àmbito, comprendente anche la realizzazione dei depuratori, e non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo. Restano assorbite le ulteriori censure.
Massima n. 32845
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nel testo originario, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi». Stante la identità della disposizione censurata con quella risultante dalle modificazioni apportate dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179, posto che mentre la prima prevede che i proventi della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione, la seconda ne prevede la destinazione a un fondo vincolato per l'attuazione del piano d'àmbito, valgono le medesime ragioni che hanno giustificato la dichiarazione di illegittimità costituzionale di quest'ultima.
Massima n. 32846
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi», comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, anche dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che ha abrogato e sostituito il citato art. 14, comma 1, della legge n. 36 del 1994, come modificato dalla legge n. 179 del 2002, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»;
2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2008.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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