Corte costituzionale
Sentenza n. 331/2008
Corte cost., sent. 1° agosto 2008, n. 331
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 331/2008
- Data di deposito
- 1° agosto 2008
- Data di decisione
- 30 luglio 2008
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:331
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 32831
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 268, primo comma, cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3, e 111, secondo comma, ultimo periodo, Cost., nella parte in cui ammette l'intervento principale o litisconsortile previsto dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ. fino al momento di precisazione delle conclusioni, anziché fino all'udienza di trattazione prevista dall'art. 183 del medesimo codice e, in subordine, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma, primo periodo, Cost., nella parte in cui non attribuisce al giudice, in caso di intervento volontario o litisconsortile, il potere-dovere di fissare, alla prima udienza successiva all'intervento del terzo, una nuova udienza di trattazione nel corso della quale le parti possano esercitare tutti i poteri previsti dell'art. 183 cod. proc. civ. Invero, la questione principale è espressa in forma ipotetica e contraddittoria, mentre la questione proposta in via subordinata considera, senza alcuna motivazione al riguardo, indiscutibile l'interpretazione dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ. secondo cui a coloro che sono intervenuti nella pendenza del suddetto termine, concesso ai sensi dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., spetta la facoltà di avanzare istanze istruttorie. Inoltre, l'invocato incremento dei poteri del giudice, consistente nella possibilità di fissare una nuova udienza in caso d'intervento, si pone in antitesi con le limitazioni temporali richieste con la prima prospettazione e postula una decisione modificativa del sistema della trattazione della causa, tale da incidere ben oltre la norma impugnata. - V., citata, ordinanza n. 215/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 268, primo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, primo e ultimo periodo, della Costituzione, dal Tribunale di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 agosto 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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