Corte costituzionale
Sentenza n. 27/2008
Corte cost., sent. 21 febbraio 2008, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 27/2008
- Data di deposito
- 21 febbraio 2008
- Data di decisione
- 11 febbraio 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:27
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Abruzzo n. 16 del 8 giugno 2006
- art. 7, comma 7, legge della Regione Abruzzo n. 18 del 9 maggio 2001
- art. 7, comma 8, legge della Regione Abruzzo n. 18 del 9 maggio 2001
- art. 7, comma 9, legge della Regione Abruzzo n. 18 del 9 maggio 2001
- art. 1, comma 20, legge della Regione Abruzzo n. 16 del 8 giugno 2006
- art. 8, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 17 del 9 maggio 2001
- art. 1, comma 22, legge della Regione Abruzzo n. 16 del 8 giugno 2006
- art. 6, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 18 del 9 maggio 2001
Parametri
- art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 45, decreto legislativo n. 165 del 3 marzo 2001
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 32109
Alla rinuncia al ricorso con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16, modificativo dell'art. 7, commi 7, 8 e 9, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18, e recante un aumento delle indennità, dei gettoni di presenza e di tutte le utilità, comunque denominate, spettanti, tra gli altri, ai consiglieri regionali - denuncia accettata dalla Regione Abruzzo - consegue, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.
Massima n. 32110
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 20, della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16, censurato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in quanto, nel sostituire l'art. 8, comma 4, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 17, dispone che «Ai dipendenti con mansioni di autista in servizio presso la Giunta regionale e il Consiglio regionale è corrisposta un'indennità omnicomprensiva in sostituzione degli istituti relativi allo straordinario, reperibilità, rischio e turnazione». Nel mentre, infatti, il Governo ha ritenuto illegittimamente invase dalla norma regionale impugnata la potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile e quella concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica (in tal senso, la relazione del Ministro degli affari regionali e le autonomie locali allegata alla delibera governativa di impugnazione), nel ricorso viene dedotta l'illegittimità della norma regionale sul presupposto che essa deve essere ricondotta alla materia «tutela e sicurezza del lavoro», e quindi viene proposta una questione di legittimità costituzionale che, per essere sostanzialmente non conforme a quella oggetto della menzionata delibera governativa, rimane priva del suo pertinente presupposto giuridico. - Per l'affermazione secondo cui il thema decidendum del giudizio di costituzionalità è fissato dal ricorso e dai motivi in esso contenuti, sui quali solamente può svolgersi il contraddittorio, v. la citata sentenza n. 533/2002.
Massima n. 32111
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 22, della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16, nella parte in cui abroga le parole «in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria D» nell'art. 6, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 9 maggio 2001, n. 18. Premesso che quest'ultima norma, relativa ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, stabiliva originariamente che «la responsabilità delle segreterie può essere attribuita a personale di categoria "D" o a personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria "D"» e che l'art. 1 della successiva legge regionale 12 novembre 2004, n. 39, ha disposto che la norma in questione deve essere interpretata nel senso che la responsabilità delle segreterie può essere attribuita anche a dipendenti regionali che, pur non essendo formalmente inquadrati nella categoria D, sono tuttavia in possesso dei relativi requisiti d'accesso, la norma impugnata, la quale, ha soppresso l'inciso relativo ai requisiti che il soggetto esterno doveva possedere per poter ricoprire l'incarico di responsabile della segreteria è, ad un tempo, irragionevole, in quanto, senza alcuna ragione giustificatrice, da un lato, richiede ad alcune categorie di aspiranti all'incarico (i dipendenti interni all'amministrazione regionale) determinati requisiti (quelli previsti per l'accesso alla categoria D) e, dall'altro, ne prescinde per altre categorie di possibili interessati (i soggetti esterni all'amministrazione), e lesiva del principio del buon andamento dell'amministrazione, perché la previsione dell'assunzione (sia pure a tempo determinato) di personale sfornito dei requisiti normalmente richiesti per lo svolgimento delle funzioni che è destinato ad espletare determina l'inserimento nell'organizzazione pubblica di soggetti che non offrono le necessarie garanzie di professionalità e competenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 22, della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16 (Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica), nella parte in cui abroga le parole «in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria D» nell'art. 6, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione);
2) dichiara estinto il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 20, della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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