Corte costituzionale

Sentenza n. 251/2008

Corte cost., sent. 4 luglio 2008, n. 251

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
251/2008
Data di deposito
4 luglio 2008
Data di decisione
25 giugno 2008
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:251

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32666

Qualora le disposizioni originariamente censurate siano state trasfuse, con alcune modifiche che non ne mutano il sostanziale contenuto, in un testo unico successivo, è su tali ultimi articoli che, in ragione dell'intervenuto mutamento del quadro normativo, devono ritenersi trasferite le questioni sollevate dal giudice a quo. - Sul trasferimento della questione di legittimità costituzionale sul testo unico successivo contenente le disposizioni originariamente censurate, v. le citate ordinanze n. 31/2007 e n. 54/2005.

Massima n. 32667

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma secondo, della legge 30 marzo 1971, n. 118, va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, basata sull'assunto che le norme censurate, concernenti l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle sale cinematografiche, riguarderebbero esclusivamente le nuove costruzioni ovvero la ristrutturazione di nuovi edifici. Al contrario, l'art. 27 della legge n. 118 del 1971, che costituisce il nucleo centrale del complessivo sistema normativo censurato, era vigente e pienamente operativo alla data in cui è stata realizzata la sala cinematografica per cui è causa.

Massima n. 32668

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, primo e secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, uno spazio riservato agli invalidi in carrozzella, in modo tale che risulti garantito, a favore dei disabili, lo stesso livello qualitativo dei servizi che nei relativi stabili vengono erogati in favore delle altre persone. Nella tutela della persona disabile, che necessariamente incide in settori diversi, sussistono ambiti specifici di libertà di scelta del legislatore nella individuazione delle misure concrete che possono essere adottate in un corretto bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, e pertanto la pronuncia additiva richiesta, in quanto diretta a privilegiare solo una delle possibili forme di intervento, esula dai poteri della Corte costituzionale. - Sulla generale condizione giuridica della persona disabile, v. la citata sentenza n. 215/1987. - Sulla portata della legge n. 104/1992 sui disabili v. le citate sentenze n. 406/1992 e n. 325/1996. - Sul contenuto dei diritti attribuiti dalla Costituzione ai disabili, v. le citate sentenze n. 167/1999 e n. 215/1987. - Sui principi in materia di diritti dei disabili contenuti nelle disposizioni comunitarie e internazionali v. la citata sentenza n. 394/2006.

Massima n. 32669

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e dell'art. 24, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, trasfusi negli artt. 77, commi 1 e 2, e 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che i progetti relativi alla costruzione o alla ristrutturazione di edifici, le relative prescrizioni tecniche e le opere edilizie suscettibili di limitarne l'accessibilità e la visitabilità garantiscano, a favore dei disabili, lo stesso livello qualitativo dei servizi di cui godono le altre persone. Il remittente chiede, infatti, una pronuncia che integri il contenuto precettivo della normativa oggetto di censura, affinché risultino previste nuove, ulteriori, disposizioni attinenti alle modalità di costruzione degli edifici de quibus , pronuncia che esula dai poteri della Corte costituzionale, posto che il legislatore, nell'esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità e della entità delle misure necessarie a rendere effettiva la tutela delle persone disabili, ben può graduare l'adozione delle stesse in vista dell'attuazione del principio di parità di trattamento, tenuto conto di tutti i valori costituzionali in gioco, fermo comunque il rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, rientrando necessariamente la relativa determinazione nel suo potere di scelta. - Sulla discrezionalità del legislatore in materia di tutela dei diritti dei disabili, v. le citate sentenze n. 226/2000 e n. 215/1987.

Massima n. 32670

E' necessario che la normativa vigente sulla eliminazione delle barriere architettoniche venga ad essere compiutamente attuata a salvaguardia dei fondamentali diritti delle persone disabili, attraverso il concorso di tutte le autorità pubbliche interessate. - Sulla necessità di dare completa attuazione alla normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche, v. la citata sentenza n. 167/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, primo e secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia con l'ordinanza di cui in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e dell'art. 24, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), trasfusi negli artt. 77, commi 1 e 2, e 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2008.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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