Corte costituzionale
Sentenza n. 221/2008
Corte cost., sent. 20 giugno 2008, n. 221
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 221/2008
- Data di deposito
- 20 giugno 2008
- Data di decisione
- 11 giugno 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:221
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 4, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 32599
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Cost., nella parte in cui stabilisce che la mancata notifica dell'istanza di fissazione d'udienza, nel termine perentorio ivi previsto, determina l'estinzione immediata del processo, anziché l'effetto di cancellazione della causa dal ruolo. Invero, premesso che spetta al legislatore un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, la disposizione censurata non appare irragionevole in quanto la sanzione della estinzione è in armonia con il criterio della celerità del giudizio che informa il rito societario e con la necessità di evitare stasi nello svolgimento del processo. Inoltre, la medesima norma attiene alla fase del procedimento che precede l'intervento del giudice, sicché, da un lato, appare opportuna una misura che, come l'estinzione, opera di diritto, dall'altro, non è pertinente il paragone con la disciplina della mancata comparizione delle parti in udienza, trattandosi di situazioni processuali diverse; né può dirsi leso il diritto di difesa, posto che la garanzia costituzionale non comporta la illegittimità di preclusioni e decadenze processuali e la conseguente necessità che ogni giudizio si concluda con una decisione di merito e che, comunque, l'estinzione del processo non incide definitivamente sul diritto di azione e sul rapporto sostanziale dedotto in causa. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di conformazione degli istituti processuali v., citate, ordinanza n. 7/1997, nonché, ex plurimis , sentenze n. 295/1995, n. 65/1996, sentenze n. 327, n. 383 e n. 376/2007 (recte : ordinanze) .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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