Corte costituzionale

Sentenza n. 221/2008

Corte cost., sent. 20 giugno 2008, n. 221

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
221/2008
Data di deposito
20 giugno 2008
Data di decisione
11 giugno 2008
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:221

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 4, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003

Parametri

Massime

Massima n. 32599

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Cost., nella parte in cui stabilisce che la mancata notifica dell'istanza di fissazione d'udienza, nel termine perentorio ivi previsto, determina l'estinzione immediata del processo, anziché l'effetto di cancellazione della causa dal ruolo. Invero, premesso che spetta al legislatore un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, la disposizione censurata non appare irragionevole in quanto la sanzione della estinzione è in armonia con il criterio della celerità del giudizio che informa il rito societario e con la necessità di evitare stasi nello svolgimento del processo. Inoltre, la medesima norma attiene alla fase del procedimento che precede l'intervento del giudice, sicché, da un lato, appare opportuna una misura che, come l'estinzione, opera di diritto, dall'altro, non è pertinente il paragone con la disciplina della mancata comparizione delle parti in udienza, trattandosi di situazioni processuali diverse; né può dirsi leso il diritto di difesa, posto che la garanzia costituzionale non comporta la illegittimità di preclusioni e decadenze processuali e la conseguente necessità che ogni giudizio si concluda con una decisione di merito e che, comunque, l'estinzione del processo non incide definitivamente sul diritto di azione e sul rapporto sostanziale dedotto in causa. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di conformazione degli istituti processuali v., citate, ordinanza n. 7/1997, nonché, ex plurimis , sentenze n. 295/1995, n. 65/1996, sentenze n. 327, n. 383 e n. 376/2007 (recte : ordinanze) .

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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