Corte costituzionale
Sentenza n. 192/2008
Corte cost., sent. 6 giugno 2008, n. 192
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 192/2008
- Data di deposito
- 6 giugno 2008
- Data di decisione
- 21 maggio 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:192
Norme oggetto del giudizio
- art. 162, comma 2, decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005
- art. 162, comma 3, decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005
- art. 165, comma 2, decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005
- art. 165, comma 3, decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005
- art. 152, comma 1, decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005
- art. 152, comma 2, decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005
- art. 152, comma 3, decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 2, comma 1, lettera b), punto 2, legge n. 252 del 30 settembre 2004
- art. 97, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 32529
Non sono fondate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 1, lettera b) , punto 2), della legge 30 settembre 2004, n. 252, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 162, commi 2 e 3, e 165, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nella parte in cui non prevedono, per i dipendenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'inquadramento dei direttori amministrativi e dei coordinatori amministrativi privi di laurea nelle nuove qualifiche di «funzionario amministrativo - contabile direttore» e di «funzionario amministrativo contabile direttore - vicedirigente», o comunque in un ruolo direttivo speciale, e dell'art. 153, commi 1, 2 e 3, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non prevede l'inquadramento dei collaboratori tecnici antincendi della VII qualifica funzionale privi di laurea nel nuovo ruolo direttivo con la qualifica di direttori e direttori-vicedirigenti, ovvero in un istituendo ruolo direttivo speciale. Il legislatore delegato, nel definire il nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha riconosciuto un particolare rilievo al diploma di laurea, inquadrando i dipendenti in qualifiche diverse in base al suo possesso o alla sua mancanza, ma una simile scelta non era certo preclusa dalla legge delega, la quale non imponeva di attribuire lo stesso rilievo ai titoli di studio e agli altri titoli, ma solo di tener conto «principalmente» degli uni e degli altri, cosa che il legislatore delegato ha fatto.
Massima n. 32530
Non sono fondate, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 162, commi 2 e 3, e 165, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nella parte in cui non prevedono, per i dipendenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'inquadramento dei direttori amministrativi e dei coordinatori amministrativi privi di laurea nelle nuove qualifiche di «funzionario amministrativo - contabile direttore» e di «funzionario amministrativo contabile direttore - vicedirigente», o comunque in un ruolo direttivo speciale, e dell'art. 153, commi 1, 2 e 3, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non prevede l'inquadramento dei collaboratori tecnici antincendi della VII qualifica funzionale privi di laurea nel nuovo ruolo direttivo con la qualifica di direttori e direttori-vicedirigenti, ovvero in un istituendo ruolo direttivo speciale. L'esigenza di non demotivare il pubblico dipendente non può essere, infatti, invocata come limite alle scelte del legislatore, ed il principio del buon andamento dell'amministrazione può, al contrario, richiedere interventi legislativi che impongano sacrifici al personale. - Sull'applicazione del principio di buon andamento ai dipendenti pubblici, v. la citata sentenza n. 335/1992.
Massima n. 32531
Non sono fondate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 162, commi 2 e 3, e 165, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nella parte in cui non prevedono, per i dipendenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'inquadramento dei direttori amministrativi e dei coordinatori amministrativi privi di laurea nelle nuove qualifiche di «funzionario amministrativo - contabile direttore» e di «funzionario amministrativo contabile direttore - vicedirigente», o comunque in un ruolo direttivo speciale, e dell'art. 153, commi 1, 2 e 3, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non prevede l'inquadramento dei collaboratori tecnici antincendi della VII qualifica funzionale privi di laurea nel nuovo ruolo direttivo con la qualifica di direttori e direttori-vicedirigenti, ovvero in un istituendo ruolo direttivo speciale. Posto che, in ordine all'articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica, sussiste un ampio margine di apprezzamento per il legislatore, le cui scelte possono essere sindacate solo se arbitrarie o manifestamente irragionevoli, non emergono, relativamente alla disciplina censurata, profili di arbitrarietà o irragionevolezza, poiché le disposizioni impugnate richiedono requisiti più rigorosi per lo svolgimento di mansioni superiori. Non sussiste, inoltre, ingiustificata disparità tra il trattamento riservato al personale non laureato dalle disposizioni impugnate e da altre discipline relative a categorie di dipendenti pubblici non contrattualizzati, poiché la comparazione viene effettuata dal rimettente con le intere categorie e non con le figure professionali similari; i ruoli direttivi speciali, previsti per quelle categorie, sono stati introdotti da discipline derogatorie, che non possono essere assunte come termini di paragone; i tertia comparationis invocati sono rappresentati da norme che disciplinano personale appartenente a diverse categorie, ovvero da norme relative a qualifiche del personale operativo, mentre le disposizioni impugnate riguardano personale amministrativo-contabile. - Sulla discrezionalità del legislatore in ordine all'articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica, v. le citate sentenze n. 234/2007, n. 4/1994 e n. 448/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, rispettivamente, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto in ordine agli articoli 162, commi 2 e 3, e 165, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252), e dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria in ordine all'articolo 153, commi 1, 2 e 3, dello stesso decreto legislativo, in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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