Corte costituzionale
Sentenza n. 165/2008
Corte cost., sent. 20 maggio 2008, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 165/2008
- Data di deposito
- 20 maggio 2008
- Data di decisione
- 7 maggio 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:165
Norme oggetto del giudizio
- art. 126-bis, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 7, comma 3, lettera b), decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 32467
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b ), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 2 Cost., in quanto prevede, per il proprietario del veicolo - in caso di mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, non identificato al momento della commessa violazione - la sanzione contemplata dal comma 8 dell'art. 180 del medesimo codice della strada, indipendentemente dalle condizioni in presenza delle quali risulta sanzionata la sua inosservanza. Premesso che la tutela del diritto alla riservatezza deve essere bilanciata con la salvaguardia di altri interessi costituzionalmente rilevanti, l'obbligo di comunicazione posto a carico del proprietario del veicolo, essendo previsto al fine di assicurare l'irrogazione della sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida nei confronti del conducente resosi responsabile di un'infrazione stradale, presenta carattere strumentale alla soddisfazione di un interesse - la repressione delle infrazioni stradali - chiaramente collegato alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; né detto obbligo di comunicazione viola il diritto al silenzio, risultando esso chiaramente diretto a provocare - allorché la persona del conducente, autore dell'infrazione stradale, coincida con quella del proprietario del veicolo - una dichiarazione di natura confessoria da parte di un soggetto che risulta legittimato, in ciascuna delle suddette qualità, a proporre opposizione ex art. 204- bis del codice della strada avverso il verbale con cui si è contestata la commessa infrazione. - Sull'esigenza di bilanciamento della tutela del diritto alla riservatezza con la salvaguardia di altri interessi costituzionalmente rilevanti, v., citate, sentenze n. 121/1963 e n. 104/1969. - Sul collegamento tra la repressione delle infrazioni stradali e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, v. citate, sentenza n. 428/2004; ordinanza n. 247/2005. - Sulla distinzione tra la posizione dell'imputato nel processo penale e la situazione della parte e del legittimato all'intervento nel processo civile, v. citata, sentenza n. 85/1983. - Per l'affermazione che il diritto al silenzio si esplica in ogni procedimento secondo le regole proprie di questo, v., citata, ordinanza n. 33/2002.
Massima n. 32468
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b ), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., «nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo» - in caso di mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, non identificato al momento della commessa violazione - «alla sanzione contemplata dal comma 8 dell'art. 180» del medesimo codice della strada, senza prevedere «esimenti o cause di giustificazione accertate esistenti e fondate», così impedendo al proprietario del veicolo di allegare circostanze in grado di giustificare perché abbia reso una dichiarazione di contenuto solo negativo. Tra le varie interpretazioni della norma censurata deve essere prescelta - perché idonea a fugare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale - quella secondo cui si deve distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio. - Per l'affermazione della prospettata interpretazione, v., citate, ordinanze nn. 244/2006 e 434/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata – in riferimento all'articolo 2 della Costituzione – dal Giudice di pace di Ronciglione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del testo originario del medesimo art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata – in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. – dal Giudice di pace di Cittadella, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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