Corte costituzionale

Sentenza n. 144/2008

Corte cost., sent. 16 maggio 2008, n. 144

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
144/2008
Data di deposito
16 maggio 2008
Data di decisione
7 maggio 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:144

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32411

Sono costituzionalmente illegittimi - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., unitariamente considerati - gli artt. 669- quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso. La disciplina della istruzione preventiva fa parte della tutela cautelare, di cui condivide la ratio ispiratrice (che è quella di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio della parte che dovrebbe veder riconosciute le proprie ragioni), sicché la non reclamabilità dei provvedimenti che respingono ricorsi per provvedimenti di istruzione preventiva appare come un'incoerenza interna alla disciplina della tutela cautelare, per la discrasia che determina rispetto alla reclamabilità dei provvedimenti di rigetto di istanze cautelari sostanziali e ancor più rispetto alla reclamabilità del provvedimento di diniego di sequestro giudiziario per provvedere alla custodia temporanea di libri, registri, documenti, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, disciplinato dall'art. 670, secondo comma, cod. proc. civ. La non impugnabilità dei provvedimenti sia di rigetto che di accoglimento neppure comporta parità di tutela tra le parti, dal momento che il danno che può derivare al ricorrente da un provvedimento di rigetto può essere irreparabile, mentre quello che può subire il resistente per effetto della concessione ed esecuzione di un provvedimento di istruzione preventiva non è definitivo. - Sui principi della non necessaria previsione di un doppio grado di merito per la realizzazione del diritto di difesa e della non necessaria attribuzione di identiche facoltà a tutte le parti, purché sia ad esse assicurata la sostanziale parità di efficacia degli strumenti processuali predisposti, v. citata ordinanza n. 107/2007. - Sul principio secondo cui il legislatore fruisce di ampi margini di scelta nella regolazione degli istituti processuali, v. citata sentenza n. 237/2007. - Sulla sottoponibilità della disciplina del processo allo scrutinio di ragionevolezza, v. citata ordinanza n. 128/1999. - Sull'analogia di ragioni tra la tutela cautelare e l'istruzione preventiva, nonché sul rapporto che lega il diritto di esercitare l' onus probandi con la garanzia di cui all'art. 24 Cost., v. citate sentenze nn. 471/1990, 257/1996, 46/1997. - Sulla non equivalenza della facoltà di reclamo a quella di riproposizione dell'istanza al giudice che ha emesso il provvedimento di rigetto (art. 669- septies cod. proc. civ.), v. citata sentenza n. 253/1994.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTIUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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