Corte costituzionale

Sentenza n. 120/2008

Corte cost., sent. 24 aprile 2008, n. 120

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
120/2008
Data di deposito
24 aprile 2008
Data di decisione
14 aprile 2008
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:120

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 565, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 565, lettera a), legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 565, lettere b) ed e), legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 565, lettera c), numeri 1, 2, 3 e 4, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 565, lettera d), legge n. 296 del 27 dicembre 2006

Parametri

Massime

Massima n. 32330

V. titoletto.

Massima n. 32331

Le Regioni sono legittimate a denunciare una legge statale che introduca limiti di spesa per gli enti del servizio sanitario nazionale, data la stretta connessione sussistente tra la spesa di tali enti e l'equilibrio complessivo della finanza regionale. - V. citate sentenze n. 162 e n. 169/2007.

Massima n. 32332

E' inammissibile, per insufficiente motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata in riferimento all'art. 118 Cost. dalla Regione Veneto, dal momento che manca una seppur minima motivazione della censura proposta. Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il ricorso in via principale non solo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini specifici, ma deve anche contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta declaratoria d'incostituzionalità, sussistendo l'esigenza di un'adeguata (e non meramente assertiva) motivazione delle ragioni dell'impugnativa. - V., citate, sentenze n. 38/2007 e n. 233/2006.

Massima n. 32333

Non è fondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 565, lettera a) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 119 Cost. La disposizione censurata, stabilendo per il triennio 2007-2009 un limite alla spesa complessiva per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale e lasciando le Regioni libere di individuare le misure necessarie al fine del contenimento della spesa per il personale, rientra tra le norme statali che possono qualificarsi principi di coordinamento della finanza pubblica, in quanto rispondono alla duplice condizione - a tal fine richiesta dalla giurisprudenza costituzionale - di porre obbiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente, e di non prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obbiettivi.

Massima n. 32334

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 565, lettere b) ed e) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, proposte in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 119 Cost., dalla Regione Veneto. Le disposizioni censurate hanno la stessa natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica che è propria della lettera a) del medesimo comma, di cui si limitano ad integrare il contenuto: infatti, la lettera b) determina le modalità di computo della spesa per il personale oggetto della riduzione di cui alla lettera a ), mentre la lettera e ) stabilisce le modalità di verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla lettera a) .

Massima n. 32335

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 565, lettera c) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, proposta in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 119 Cost., dalla Regione Veneto. La disposizione censurata si limita a richiedere - "nell'ambito degli indirizzi fissati dalle Regioni nella loro autonomia" - lo svolgimento di attività amministrative meramente ricognitive dello stato di fatto e, pertanto, attività strumentali all'attuazione del principio di contenimento della spesa di cui alla lettera a) .

Massima n. 32336

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 565, lettera d) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, proposta in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 119 Cost., dalla Regione Veneto. La disposizione censurata si limita infatti a ribadire ciò che le altre lettere dello stesso comma hanno già previsto.

Massima n. 32337

La clausola contenuta nell'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - secondo cui "le disposizioni stabilite per le Regioni a statuto ordinario" circa il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale trovano applicazione alle Regioni a statuto speciale solo nel caso di mancato raggiungimento di un accordo in proposito tra tali Regioni e il Ministero dell'economia, da stipulare in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009 - comporta che il comma 565 della medesima legge si applica alle Regioni a statuto speciale, in via sussidiaria e transitoria, solo qualora l'accordo medesimo non venga raggiunto, sicché le censure proposte dalla ricorrente Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste vanno esaminate con esclusivo riferimento a tale eventualità. - V., citate, sentenze n. 82 e n. 169/2007.

Massima n. 32338

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 proposte, in riferimento all'art. 3, lettera f) , dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ed agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, secondo comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. La disposizione censurata, in quanto rivolta al contenimento della spesa per il personale, costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, la cui fissazione è di competenza statale e che, come più volte affermato dalla Corte costituzionale, deve ritenersi applicabile "anche alle autonomie speciali, in considerazione dell'obbligo generale di partecipazione di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, all'azione di risanamento della finanza pubblica". - V., citate, sentenze n. 82 e n. 169/2007.

Massima n. 32339

Non è fondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste in riferimento ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione. La sostituzione - operata dalla disposizione impugnata - dei vincoli di contenimento per la spesa pubblica già previsti dall'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non è irragionevole sotto il profilo del legittimo affidamento dell'ente territoriale nella stabilità del quadro normativo, atteso che la disciplina censurata è l'unica applicabile per il triennio dal 2007 al 2009, che le Regioni non possono vantare per il futuro legittime aspettative nella invariabilità della misura dei vincoli di spesa e che la necessità di rispettare i vincoli derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione Europea consente al legislatore statale di intervenire sui coefficienti di riduzione della spesa già definiti, qualora lo richieda il complessivo andamento del disavanzo dei conti pubblici, con il solo limite della palese arbitrarietà e della manifesta irragionevolezza della variazione. Né la Regione ricorrente ha dedotto elementi idonei a dimostrare che l'entità dei vincoli imposti dalle disposizioni censurate sia tale da renderne impossibile il rispetto da parte della Regione medesima in ragione degli impegni di spesa precedentemente assunti. Le invocate esigenze di leale collaborazione sono poi pienamente soddisfatte dalla previsione, ad opera del comma 660 della stessa legge, di un meccanismo di accordo tra lo Stato e gli enti ad autonomia speciale, rispetto al quale la disciplina censurata è applicabile solo in via sussidiaria e transitoria, e cioè solo nel caso che l'accordo non sia raggiunto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe,

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 565 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Veneto, con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, e dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con riferimento agli artt. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, 117, terzo e quarto comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché ai princípi dell'affidamento e della leale collaborazione;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 565 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, promossa, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Veneto, con riferimento all'art. 118 Cost.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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