Corte costituzionale
Sentenza n. 11/2008
Corte cost., sent. 25 gennaio 2008, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 11/2008
- Data di deposito
- 25 gennaio 2008
- Data di decisione
- 14 gennaio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:11
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 5, bis, lettera c),, decreto-legge n. 106 del 17 giugno 2005
- art. 1, comma 1, legge di conversione n. 156 del 31 luglio 2005
- legge di conversione n. 156 del 31 luglio 2005
Parametri
Massime
Massima n. 32053
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione, dell'art. 1, comma 5- bis , lettera c ), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156, nella parte in cui, per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, stabilisce che la notificazione delle cartelle di pagamento derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni è effettuata, a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione». I giudici rimettenti non hanno invero motivato in ordine ai parametri dei quali hanno dedotto la violazione ad opera della disposizione censurata.
Massima n. 32054
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma 5- bis , lettera c ), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156, nella parte in cui, per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, stabilisce che la notificazione delle cartelle di pagamento derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni è effettuata, a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione», laddove la disciplina a regime fissa, quale termine decadenziale per la notificazione delle cartelle relative alle dichiarazioni presentate a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione, il terzo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni. Considerato invero che, nella fase transitoria, un termine decadenziale eccessivamente ristretto potrebbe precludere od ostacolare la notificazione delle cartelle relative alle dichiarazioni presentate anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione, e che, per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, un termine quadriennale, analogo a quello previsto per le dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003, non sarebbe adeguato, perché eccessivamente breve, non appare irragionevole né una disciplina transitoria dei termini di decadenza per la notificazione delle suddette cartelle, divergente dalla quella a regime; né la diversa misura del termine decadenziale previsto in via transitoria per la notificazione delle cartelle relative alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 e per quelle presentate negli anni 2002 e 2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5-bis, lettera c), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia di entrate), comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5-bis, lettera c), del citato decreto-legge n. 106 del 2005, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 156 del 2005, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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