Corte costituzionale
Sentenza n. 105/2008
Corte cost., sent. 18 aprile 2008, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 105/2008
- Data di deposito
- 18 aprile 2008
- Data di decisione
- 14 aprile 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:105
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1082, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32312
V. titoletto.
Massima n. 32313
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, poiché il «programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali» non è imposto alle Regioni, ma costituisce una semplice "proposta" di accordo, presentata dal Ministero per le politiche agricole e forestali e dal Ministero dell'ambiente alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province di Trento e Bolzano, per sua natura inidonea a violare competenze regionali, e tanto meno il principio di leale collaborazione, dal momento che può essere accettata in tutto o in parte, o non essere accettata dalle Regioni e dalle Province autonome, come espressamente prevede il secondo comma dell'art. 4 del d.lgs. n. 281 del 1997. Parimenti infondata è la censura secondo cui la predetta norma avrebbe previsto un fondo vincolato, violando le competenze regionali e il principio di leale collaborazione, dal momento che l'accordo riguarda anche l'accesso al fondo e, di conseguenza, la sua utilizzazione dipende anche dalla volontà delle Regioni. Infondata è anche la censura relativa al potere del CIPE di stabilire i limiti di utilizzabilità del fondo poiché le Regioni, accettando l'accordo, accettano anche che i limiti di utilizzabilità del fondo siano stabiliti con delibera del CIPE, e poiché, in base al comma 7 dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), «partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed il presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa».
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promosse dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzione dell'art. 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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