Corte costituzionale
Ordinanza n. 91/2008
Corte cost., ord. 4 aprile 2008, n. 91
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 91/2008
- Data di deposito
- 4 aprile 2008
- Data di decisione
- 31 marzo 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:91
Norme oggetto del giudizio
- art. 99, comma 1, codice penale
- art. 99, comma 3, codice penale
- art. 4, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
- art. 99, comma 4, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 32251
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, primo e terzo comma, del codice penale, come modificato dall'articolo 4 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che - nei casi di recidiva semplice e di recidiva pluriaggravata - la pena possa essere aumentata nella misura fissa indicata in relazione a ciascuna di dette ipotesi, anziché «fino alla» misura stessa. La questione è irrilevante in quanto, come si desume dall'ordinanza di rimessione - all'imputato nel giudizio a quo è stata contestata la recidiva reiterata (e, più in particolare, la recidiva reiterata aggravata).
Massima n. 32252
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, come modificato dall'articolo 4 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che - nei casi di recidiva reiterata - la pena possa essere aumentata nella misura fissa indicata anziché «fino alla» misura stessa. Premesso che la scelta e la quantificazione delle sanzioni per i singoli fatti punibili rientra nella discrezionalità del legislatore, il cui esercizio è censurabile solo nel caso di manifesta irragionevolezza, in sede di sindacato di costituzionalità, la scelta legislativa di prevedere per talune forme di recidiva un aumento di pena fisso e per altre (la sola recidiva aggravata) un aumento variabile, non comporta - di per sé - una violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, non essendo dimostrato che la soluzione normativa adottata sia atta a produrre sperequazioni prive di qualsiasi ratio giustificativa, nel trattamento sanzionatorio di situazioni omogenee; né sussiste l'asserita violazione degli artt. 25 e 27 Cost., in quanto la tendenziale contrarietà delle pene fisse al «volto costituzionale» dell'illecito penale deve intendersi riferita alle pene fisse nel loro complesso e non anche ai trattamenti sanzionatori che coniughino articolazioni rigide ed articolazioni elastiche, in maniera tale da lasciare comunque adeguati spazi alla discrezionalità del giudice, ai fini dell'adeguamento della risposta punitiva alle singole fattispecie concrete, tanto più che, nell'ipotesi considerata, il giudice può, "a monte", decidere discrezionalmente se applicare o meno l'aumento di pena per l'aggravante in questione. - Sulla tendenziale contrarietà al "volto costituzionale" dell'illecito penale del sistema delle pene fisse, v., citata, sentenza n. 50/1980. - Sul concorso di pene fisse e pene variabili, v., citate, ordinanza n. 472/2002 e sentenza n. 188/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, primo e terzo comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzione dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 4 della citata legge 5 dicembre 2005, n. 251, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 marzo 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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