Corte costituzionale

Ordinanza n. 90/2008

Corte cost., ord. 4 aprile 2008, n. 90

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
90/2008
Data di deposito
4 aprile 2008
Data di decisione
31 marzo 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:90

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32249

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost., nella parte in cui prevede, in caso di recidiva reiterata aggravata, un aumento «obbligatorio e fisso» della pena di rilevante entità. I rimettenti, infatti, non hanno sperimentato la praticabilità di una soluzione interpretativa del vigente quadro normativo diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il possibile superamento di detti dubbi o da renderli comunque non rilevanti nei casi di specie. - Sulla diversa possibile interpretazione della disposizione censurata, v. le citate sentenza n. 192/2007 e ordinanza n. 409/1997.

Massima n. 32250

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost., nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante della recidiva reiterata. Il rimettente, infatti, non ha sperimentato la praticabilità di una soluzione interpretativa del vigente quadro normativo diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il possibile superamento di detti dubbi o da renderli comunque non rilevanti nei casi di specie. - Sulla diversa possibile interpretazione della disposizione censurata, v. le citate sentenza n. 192/2007 e ordinanza n. 409/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69, quarto comma, e 99, quarto comma, del codice penale, come modificati dagli artt. 3 e 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Perugia, dal Tribunale di Ragusa e dal Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 marzo 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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