Corte costituzionale
Ordinanza n. 82/2008
Corte cost., ord. 28 marzo 2008, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 82/2008
- Data di deposito
- 28 marzo 2008
- Data di decisione
- 12 marzo 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:82
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 32236
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'avviso per l'imputato della possibilità di determinare l'estinzione del reato mediante condotte riparatorie antecedenti l'udienza di comparizione. Infatti, le ordinanze di rimessione mancano di qualunque descrizione delle concrete fattispecie sottoposte a giudizio e difettano di adeguata motivazione in ordine sia alla rilevanza della questione nei procedimenti a quibus sia alle ragioni del contrasto tra la disciplina censurata e i parametri costituzionali invocati. - Sulla manifesta inammissibilità per omessa descrizione della fattispecie v., citate, ex multis , ordinanze n. 426 e n. 308/2007. - Sulla mancata indicazione delle ragioni del contrasto fra le norme censurate e i parametri evocati v., citata, ordinanza n. 14/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Montebelluna, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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