Corte costituzionale

Ordinanza n. 80/2008

Corte cost., ord. 28 marzo 2008, n. 80

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
80/2008
Data di deposito
28 marzo 2008
Data di decisione
12 marzo 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:80

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
  • art. 9, comma 1, lettera c), legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
  • art. 12, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006

Parametri

Massime

Massima n. 32233

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9, comma 1), lettera c), e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, è inammissibile l'intervento di un soggetto, intervenuto nel giudizio principale successivamente alla sospensione dello stesso, in quanto lo stesso risulta titolare di un interesse di fatto, meramente riflesso ed eventuale rispetto alla controversia oggetto del giudizio a quo . Invero, il principio della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio di costituzionalità con quelle costituite nel giudizio a quo può essere eccezionalmente derogato nel caso in cui l'interesse di cui è titolare il soggetto, pur formalmente estraneo al giudizio principale, inerisce immediatamente al rapporto sostanziale, rispetto al quale un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe una influenza diretta. - Sulla necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio incidentale e del giudizio a quo , vedi, citata, ordinanza n. 352/2007. - Sull'inammissibilità dell'intervento di soggetti titolari di un interesse di mero fatto rispetto alla controversia del giudizio del giudizio a quo , vedi, citate, sentenza n. 307/2002 e ordinanza n. 129/1998.

Massima n. 32234

Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9, comma 1, lettera c ), e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, in quanto il giudice a quo , al fine di verificare la legittimità dei provvedimenti impugnati, non deve fare applicazione degli articoli censurati. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza, vedi, citate, ordinanze nn. 411, 249 e 36/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9, comma 1, lettera c), e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. I, Brescia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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