Corte costituzionale
Ordinanza n. 80/2008
Corte cost., ord. 28 marzo 2008, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 80/2008
- Data di deposito
- 28 marzo 2008
- Data di decisione
- 12 marzo 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:80
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
- art. 9, comma 1, lettera c), legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
- art. 12, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32233
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9, comma 1), lettera c), e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, è inammissibile l'intervento di un soggetto, intervenuto nel giudizio principale successivamente alla sospensione dello stesso, in quanto lo stesso risulta titolare di un interesse di fatto, meramente riflesso ed eventuale rispetto alla controversia oggetto del giudizio a quo . Invero, il principio della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio di costituzionalità con quelle costituite nel giudizio a quo può essere eccezionalmente derogato nel caso in cui l'interesse di cui è titolare il soggetto, pur formalmente estraneo al giudizio principale, inerisce immediatamente al rapporto sostanziale, rispetto al quale un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe una influenza diretta. - Sulla necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio incidentale e del giudizio a quo , vedi, citata, ordinanza n. 352/2007. - Sull'inammissibilità dell'intervento di soggetti titolari di un interesse di mero fatto rispetto alla controversia del giudizio del giudizio a quo , vedi, citate, sentenza n. 307/2002 e ordinanza n. 129/1998.
Massima n. 32234
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9, comma 1, lettera c ), e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, in quanto il giudice a quo , al fine di verificare la legittimità dei provvedimenti impugnati, non deve fare applicazione degli articoli censurati. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza, vedi, citate, ordinanze nn. 411, 249 e 36/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9, comma 1, lettera c), e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. I, Brescia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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