Corte costituzionale
Ordinanza n. 6/2008
Corte cost., ord. 18 gennaio 2008, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 6/2008
- Data di deposito
- 18 gennaio 2008
- Data di decisione
- 14 gennaio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:6
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 32040
E' manifestamente inammissibile, per difetto di legittimazione del rimettente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2190 del codice civile, censurato in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, laddove dispone che, se un'iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese non è stata richiesta, l'ufficio del registro delle imprese invita l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine e, decorso inutilmente detto termine, il giudice del registro può ordinarla con decreto. Invero, le questioni incidentali di legittimità costituzionale possono essere sollevate dal giudice esclusivamente nel corso di un giudizio del quale egli sia investito (art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 ed art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) e perché possa ritenersi sussistente il presupposto processuale richiesto dalle dette norme non è sufficiente il solo requisito soggettivo (intervento di un magistrato), ma occorre, altresì, che l'attività applicativa della legge da parte del giudice sia caratterizzata da entrambi gli attributi dell'obiettività e della definitività, nel senso dell'idoneità (del provvedimento reso) a divenire irrimediabile attraverso l'assunzione di un'efficacia analoga a quella del giudicato. Nella specie, invece, il giudice del registro delle imprese è chiamato a svolgere un'indagine di legittimità, la quale ha natura ed oggetto omologhi a quelli demandati all'ufficiale del registro ed è compiuta da un organo dell'autorità giudiziaria, anziché da un altro organo della pubblica amministrazione, poiché consiste in un controllo esteriore di legalità concernente la gestione di un pubblico registro, stabilito a tutela di interessi generali, che non incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato e non definisce una controversia. - In merito alla circostanza che l'intervento di un magistrato, non è idoneo da solo ad alterare la struttura di un procedimento ed a connotarlo per ciò stesso quale "giudizio", vedi, citate, sentenza n. 96/1976 e ordinanza n. 170/2005. - In merito alla circostanza che il riconoscimento della legittimazione del giudice rimettente a sollevare questioni di costituzionalità presuppone necessariamente che l'attività applicativa della legge, da parte sua, sia di tipo giurisdizionale, vedi, citata, sentenza n. 387/1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2190 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice del registro delle imprese presso il Tribunale ordinario di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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