Corte costituzionale
Ordinanza n. 55/2008
Corte cost., ord. 13 marzo 2008, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 55/2008
- Data di deposito
- 13 marzo 2008
- Data di decisione
- 10 marzo 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:55
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 547, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 32185
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), in forza del quale, per le violazioni di cui all'art. 110, nono comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse. Infatti, i giudici rimettenti hanno omesso di descrivere le fattispecie concrete oggetto dei giudizi a quibus , essendosi limitati a riferire che agli imputati vengono contestate talune tra le molteplici violazioni di cui all'art. 110, nono comma, del r.d. n. 773 del 1931, nel testo vigente anteriormente alla novella di cui all'art. 1, comma 543, della legge n. 266 del 2005, senza neppure fornire puntuali indicazioni in ordine alla data dei commessi reati, precludendo, in tal modo, ogni possibilità di controllo sulla rilevanza delle questioni.
Massima n. 32186
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, relativamente alla parte in cui la predetta norma dispone che per le violazioni di cui all'art. 110, nono comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse. Infatti, il giudice rimettente, nel formulare il giudizio sulla rilevanza, non ha compiutamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, non avendo argomentato, sia pure per escluderne l'incidenza, in merito alla nuova sostituzione dell'art. 110, nono comma, del r.d. n. 773 del 1931 ad opera dell'art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lanciano e dal Tribunale di Lucca, nonché, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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