Corte costituzionale
Ordinanza n. 52/2008
Corte cost., ord. 7 marzo 2008, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 52/2008
- Data di deposito
- 7 marzo 2008
- Data di decisione
- 27 febbraio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 5, ter, primo periodo, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, legge n. 271 del 12 novembre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 32179
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore a norma del precedente comma 5- bis. Infatti, le questioni sono sostanzialmente identiche ad altre già dichiarate inammissibili e manifestamente inammissibili rispettivamente dalla sentenza n. 22/2007 e dalle ordinanze n. 167 e n. 354/2007, e non sussistono ragioni per discostarsi dalle valutazioni precedentemente compiute. - V. i precedenti citati, sentenza n. 22/2007 e ordinanze n. 167 e n. 354/2007.
Massima n. 32180
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- ter , primo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede la pena minima di un anno di reclusione per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5- bis . Infatti, la questione è sostanzialmente identica ad altra già dichiarata inammissibile con sentenza n. 22/2007 e non sussistono ragioni per discostarsi dalle valutazioni precedentemente compiute. - V. il precedente citato, sentenza n. 22/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dai Tribunali di Castrovillari, Firenze, Genova, Trieste e Torino con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena minima di un anno di reclusione per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Gorizia con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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