Corte costituzionale
Ordinanza n. 440/2008
Corte cost., ord. 23 dicembre 2008, n. 440
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 440/2008
- Data di deposito
- 23 dicembre 2008
- Data di decisione
- 15 dicembre 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:440
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 4, comma 1, legge n. 229 del 29 luglio 2003
Massime
Massima n. 33091
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui, disciplinando l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, non prevede l'accertamento della responsabilità del conducente dell'altro veicolo. Il rimettente non solo non ha descritto adeguatamente la fattispecie al suo vaglio e non ha motivato in ordine alla rilevanza, ma non ha neppure adempiuto all'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata, che consentisse di superare i dubbi prospettati. -V., citate, in merito alla omessa motivazione sulla rilevanza, ordinanze n. 82/2008, n. 12/2007, n. 179/2006; in merito all'omessa descrizione della fattispecie, ordinanze n. 248, n. 217, n. 24/2008, e n. 353/2007.
Massima n. 33092
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, censurati, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui, prevedendo l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, prescindono dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. Infatti, il rimettente non ha adeguatamente descritto la fattispecie al suo vaglio e non ha adempiuto all'obbligo di ricercare una soluzione interpretativa conforme a Costituzione; inoltre, l'art. 9 impugnato ha natura regolamentare e, come tale, è sottratto al sindacato di costituzionalità. -Sulla mancata sperimentazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata v., da ultimo, ordinanza n. 205/2008. -Sul fatto che le norme regolamentari sono sottratte al sindacato di costituzionalità v., citate, da ultimo, ordinanze n. 197, n. 48 e n. 20/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Arezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private), sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Anzio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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