Corte costituzionale

Ordinanza n. 440/2008

Corte cost., ord. 23 dicembre 2008, n. 440

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
440/2008
Data di deposito
23 dicembre 2008
Data di decisione
15 dicembre 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:440

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33091

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui, disciplinando l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, non prevede l'accertamento della responsabilità del conducente dell'altro veicolo. Il rimettente non solo non ha descritto adeguatamente la fattispecie al suo vaglio e non ha motivato in ordine alla rilevanza, ma non ha neppure adempiuto all'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata, che consentisse di superare i dubbi prospettati. -V., citate, in merito alla omessa motivazione sulla rilevanza, ordinanze n. 82/2008, n. 12/2007, n. 179/2006; in merito all'omessa descrizione della fattispecie, ordinanze n. 248, n. 217, n. 24/2008, e n. 353/2007.

Massima n. 33092

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, censurati, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui, prevedendo l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, prescindono dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. Infatti, il rimettente non ha adeguatamente descritto la fattispecie al suo vaglio e non ha adempiuto all'obbligo di ricercare una soluzione interpretativa conforme a Costituzione; inoltre, l'art. 9 impugnato ha natura regolamentare e, come tale, è sottratto al sindacato di costituzionalità. -Sulla mancata sperimentazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata v., da ultimo, ordinanza n. 205/2008. -Sul fatto che le norme regolamentari sono sottratte al sindacato di costituzionalità v., citate, da ultimo, ordinanze n. 197, n. 48 e n. 20/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Arezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private), sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Anzio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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