Corte costituzionale

Ordinanza n. 421/2008

Corte cost., ord. 17 dicembre 2008, n. 421

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
421/2008
Data di deposito
17 dicembre 2008
Data di decisione
3 dicembre 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:421

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 2, legge n. 374 del 21 novembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 33052

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, censurato, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede un'indennità o un compenso di € 56,81 al giudice di pace per ogni processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo. A prescindere dall'evidente inconferenza del parametro di cui all'art. 97 Cost. e dal carattere contraddittorio dell'intera argomentazione del rimettente, le norme relative al trattamento economico dei giudici non hanno alcuna rilevanza in ordine alla decisione delle controversie soggette alla cognizione degli stessi e non incidono sulla indipendenza degli organi giudiziari. -Sul fatto che le norme relative al trattamento economico dei giudici non incidono sulla indipendenza degli organi giudiziari v., citate ordinanze n. 104/2000, n. 515 e n. 379/1989, n. 326/1987, n. 196/1982. -Sulla inammissibilità di questioni volte a chiedere alla Corte un intervento additivo non obbligato v., citate, ordinanze n. 333 e n. 270/2008 e n. 333/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 3 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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