Corte costituzionale
Ordinanza n. 421/2008
Corte cost., ord. 17 dicembre 2008, n. 421
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 421/2008
- Data di deposito
- 17 dicembre 2008
- Data di decisione
- 3 dicembre 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:421
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 2, legge n. 374 del 21 novembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 33052
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, censurato, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede un'indennità o un compenso di € 56,81 al giudice di pace per ogni processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo. A prescindere dall'evidente inconferenza del parametro di cui all'art. 97 Cost. e dal carattere contraddittorio dell'intera argomentazione del rimettente, le norme relative al trattamento economico dei giudici non hanno alcuna rilevanza in ordine alla decisione delle controversie soggette alla cognizione degli stessi e non incidono sulla indipendenza degli organi giudiziari. -Sul fatto che le norme relative al trattamento economico dei giudici non incidono sulla indipendenza degli organi giudiziari v., citate ordinanze n. 104/2000, n. 515 e n. 379/1989, n. 326/1987, n. 196/1982. -Sulla inammissibilità di questioni volte a chiedere alla Corte un intervento additivo non obbligato v., citate, ordinanze n. 333 e n. 270/2008 e n. 333/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 3 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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