Corte costituzionale
Ordinanza n. 415/2008
Corte cost., ord. 17 dicembre 2008, n. 415
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 415/2008
- Data di deposito
- 17 dicembre 2008
- Data di decisione
- 3 dicembre 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:415
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 547, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
- art. 110, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- n.98/34/CE, direttiva CEE del 22 giugno 1998
Massime
Massima n. 33042
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui stabilisce che, per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse. Infatti, con la sentenza n. 215 del 2008, successiva alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, è stata già dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, sicché l'efficacia ex tunc della detta pronuncia di illegittimità preclude ogni valutazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione, divenuta priva di oggetto - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, v., citate, ordinanze n. 269/2008, n. 290, e n. 34/2002, n. 575/2000, n. 525 e n. 233/1995, n. 171/1992.
Massima n. 33043
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, censurato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, n. 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Invero, premesso che nella sistemazione dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, in virtù dell'art. 11 Cost., la normativa comunitaria dotata del requisito della immediata applicabilità entra e permane in vigore nel nostro sistema giuridico senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge nazionale, il rimettente sottopone alla Corte una questione di compatibilità di una norma nazionale con le disposizioni di una direttiva provviste di effetto diretto, mentre la soluzione di una siffatta questione compete al giudice comune - eventualmente con l'ausilio della Corte di giustizia (art. 234 del Trattato CE) - essendo ad esso preclusa l'applicazione delle norme nazionali qualora si convinca dell'esistenza di un conflitto. - Sul fatto che la soluzione di una questione di compatibilità di una norma nazionale con le disposizioni di una direttiva investe la stessa applicabilità di una norma denunciata e, quindi, costituisce un prius logico e giuridico rispetto all'incidente di costituzionalità, di competenza del giudice comune, v. citate, sentenze n. 284/2007, n. 170/1984 e ordinanza n. 454/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dallo stesso Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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