Corte costituzionale

Ordinanza n. 408/2008

Corte cost., ord. 12 dicembre 2008, n. 408

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
408/2008
Data di deposito
12 dicembre 2008
Data di decisione
3 dicembre 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:408

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33011

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, commi 3 e 4, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede il diritto del consulente tecnico d'ufficio di ottenere l'anticipazione dei propri onorari a carico dell'erario. Infatti, il rimettente ha sollevato la questione dopo aver già emesso i decreti di pagamento e, quindi, a conclusione del relativo procedimento.

Massima n. 33012

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, commi 3 e 4, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'art. 97 Cost., nella parte in cui non prevede il diritto del consulente tecnico d'ufficio di ottenere l'anticipazione dei propri onorari a carico dell'erario. Infatti, il richiamo al parametro evocato appare del tutto inconferente, poichè il principio del buon andamento è riferibile all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, non anche all'attività giurisdizionale. Sul punto v., citata, ex plurimis , sentenza n. 117/2007.

Massima n. 33013

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, commi 3 e 4, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui non prevede il diritto del consulente tecnico d'ufficio di ottenere l'anticipazione dei propri onorari a carico dell'erario. Il rimettente parte dall'erroneo presupposto che la norma, nei casi di ammissione al gratuito patrocinio, possa comportare, nel processo civile, che l'ausiliario svolga la sua opera gratuitamente, laddove, invece, l'articolo censurato prevede il rimedio residuale della prenotazione a debito, proprio al fine di evitare che il diritto alla percezione degli onorari sia pregiudicato dall'impossibilità di ripetizione dalle parti processuali. Non c'è neppure la lamentata disparità di trattamento rispetto al difensore e al consulente tecnico d'ufficio nel giudizio penale, vista la diversità delle figure processuali, nel primo caso, e dei tipi di procedimento, nel secondo. V., citata, sentenza n. 287/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131, commi 3 e 4, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di di spese di giustizia), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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